COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. PASSATEMPESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL DIRIGENTE GIACCO GIOVANNI SEGUITO GARA PASSATEMPESE/SAN MARCELLO DEL 23.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 106 del 09.01.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. PASSATEMPESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL30 GIUGNO 2013 APPLICATA AL DIRIGENTE GIACCO GIOVANNI SEGUITO GARA PASSATEMPESE/SAN MARCELLO DEL 23.12.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “A”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 98 del 28.12.2012)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche applicava al dirigente GIACCO Giovanni, asseritamente tesserato per la reclamante e, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2013 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dei componenti della squadra avversaria e della terna arbitrale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Passatempese, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, per il proprio tesserato, una riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
A dire della reclamante, nell’occasione, il Giacco si limitò ad appoggiare una mano sul petto del dirigente del San Marcello, il quale cadde a terra irridendolo; successivamente, lo stesso Giacco insultò la terna arbitrale, ma senza minacce.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che, a fine gara, il Giacco prese a male parole un dirigente della squadra avversaria, al quale diede anche una spinta con forza facendolo cadere a terra; successivamente, lo stesso Giacco protestò, proferendo insulti nei confronti della terna arbitrale.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la complessiva condotta ascritta al dirigente Giacco Giovanni e che la stessa deve essere qualificata come: a) violenta nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; b) offensiva, ma non minacciosa, nei confronti degli ufficiali di gara;
• ritenuta, pertanto, aderendo all’invocata riduzione della sanzione impugnata, pena adeguata quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Passatempese e, per l’effetto, riduce al 31 marzo 2013 l’inibizione del dirigente GIACCO Giovanni.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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