COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 04.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/12/2012 MUNXHUFUNI – CIL CASTELLINO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 63 del 04.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/12/2012 MUNXHUFUNI - CIL CASTELLINO Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/12/2012.; letto il ricorso ritualmente proposto dalla società CIL Castellino rileva che la medesima società chiede l'applicazione ai danni della società Munxhufuni della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 perchè la sospensione definitiva della gara in epigrafe è da imputarsi totalmente al comportamento dei calciatori avversari; letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 36' del secondo tempo, sul punteggio di Munxhufuni - CIL Castellino 1-2, le due squadre schieravano in quel momento rispettivamente otto e dieci calciatori a causa di quattro espulsioni. A seguito di un proprio provvedimento tecnico e mentre si accingeva ad adottare la conseguente sanzione disciplinare di espulsione nei confronti di un calciatore della società locale, l'arbitro veniva raggiunto da diversi calciatori locali che gli rivolgevano insulti e minacce. Si creava così un clima ostile nei confronti dell’arbitro il quale, in questi frangenti concitati, riteneva espulsi (pur non riuscendo a notificare loro il provvedimento di espulsione) i calciatori DESIDERIO Massimo e FLOCCO Antonio (entrambi della società Munxhufuni), il primo reo della condotta violenta nei confronti di calciatore avversario precedentemente descritta e il secondo per somma di ammonizioni, in quanto già ammonito, protestava vivacemente contro la decisione dell’arbitro. Quindi, temendo per la propria incolumità fisica, sospendeva definitivamente la gara. Osserva questo G.S.T. Il ricorso così come presentato dalla società Cil Castellino è meritevole di accoglimento. La sospensione definitiva della gara in epigrafe è da addebitarsi alla società Munxhufuni a causa delle intemperanze messe in atto dai propri calciatori che hanno portato a creare quel clima teso e di ostilità che ha indotto l’arbitro a temere per la propria incolumità e a non notificare le due espulsioni che avrebbero comportato l’insufficienza del numero minimo di calciatori previsto dall’art. 73, comma 2 NOIF. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di accogliere il ricorso così come presentato dalla società CIL Castellino; 2. di infliggere alla società Munxhufuni la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di squalificare per una gara effettiva il calciatore FLOCCO Antonio (Munxhufuni); 4. di squalificare per tre gare effettive il calciatore DESIDERIO Massimo (Munxhufuni), di cui una già scontata. Gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati sono stati riportati nel citato Comunicato Ufficiale n. 55 del 13/12/2012. Manda alla Segreteria del CR Molise per l'aggiornamento della classifica. Nulla per la tassa non versata.
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