COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PAVAROLO 2004 – SAN GIUSEPPE RIVA disputata il 9/12/2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PAVAROLO 2004 – SAN GIUSEPPE RIVA disputata il 9/12/2012 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone F Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 15/12/12, la A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA contesta la squalifica per quattro gare inflitta dal Giudice Sportivo ai propri giocatori DI GREGORIO Alessandro e GILLIO Luca con i provvedimenti pubblicati sul C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara PAVAROLO 2004 – SAN GIUSEPPE RIVA disputata il 9/12/12 nell’ambito del Girone F del Campionato di Prima Categoria. La società reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai propri giocatori, attribuendo al direttore di gara un volontario travisamento dei reali fatti accaduti nel corso della disputa della gara sopra indicata. L’arbitro riferisce che, al termine della gara, veniva circondato e minacciato pesantemente dall’intera squadra ospite, riuscendo ad individuare fra i più esagitati i giocatori DI GREGORIO Alessandro e GILLIO Luca, i quali lo spintonavano e minacciavano ingiuriosamente in modo reiterato. La A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA nega nel modo più assoluto che i suddetti giocatori abbiano spintonato l’arbitro, anche se vengono ammesse le accese e reiterate proteste, sia durante lo svolgimento della gara che al termine della stessa, proteste dovute alla evoluzione molto particolare della partita (da un risultato favorevole di 3 a 0 alla fine del primo tempo si è passati ad una sconfitta per 4 a 3). Le tesi difensive della Società ricorrente non reggono di fronte alla precisa descrizione degli episodi effettuata dall’arbitro e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.S.D. SAN GIUSEPPE RIVA perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per QUATTRO gare inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori DI GREGORIO Alessandro e GILLIO Luca.
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