COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. CAFASSE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 25.11.2012, Campionato di Seconda Categoria Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della società U.S.D. CAFASSE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Torino, in relazione alla gara CAFASSE – FIANO PLUS disputata in data 25.11.2012, Campionato di Seconda Categoria Girone H Con ricorso inviato in data 19.12.2012 la Società CAFASSE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo, ha dichiarato inammissibile il reclamo preannunciato dalla Società medesima ed ha inflitto alla stessa le sanzioni della perdita della gara, della penalizzazione di un punto in classifica, dell’ammenda per € 25,00 per accensione di fumogeni ed € 25,00 per responsabilità oggettiva nei fatti di cui al referto, ha altresì inflitto al dirigente CAPUCCHIO Gianluca la sanzione dell’inibizione fino al 13.1.2013. Vengono richieste: la revoca di tutte le sanzioni applicate e la ripetizione della gara. La ricorrente, previa documentazione del tempestivo inoltro del reclamo ritualmente presentato, sostiene che la gara in oggetto andrebbe ripetuta in quanto sono decorsi oltre quindici minuti tra il momento in cui l’arbitro ha fischiato il termine della partita e quello in cui, accortosi dell’errore derivante da un malfunzionamento del cronometro, ha invitato le squadre, già negli spogliatoi, a rientrare in campo per disputare i restanti sei minuti di gioco. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice Sportivo riporta correttamente il puntuale rapporto arbitrale in cui si riferisce che, in seguito alle proteste dei dirigenti del CAFASSE che facevano rilevare come la gara fosse terminata in anticipo rispetto a quanto previsto dal regolamento, all’ingresso negli spogliatoi il direttore di gara controllava un secondo orologio e constatava il malfunzionamento del cronometro utilizzato. Immediatamente, i giocatori di entrambe le squadre venivano invitati a rientrare in campo per disputare i restanti minuti di gara ma i giocatori del CAFASSE, a differenza degli avversari, opponevano un netto rifiuto. Le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione in classifica sono state pertanto correttamente applicate dal primo Giudice mentre, a norma dell’art. 45 comma 3 C.G.S. non sono impugnabili le ulteriori sanzioni inflitte e, pertanto, sotto tale profilo il reclamo va considerato inammissibile. Il provvedimento impugnato, andrebbe censurato, nella parte in cui viene dichiarato inammissibile il reclamo del CAFASSE avverso la regolarità della gara che, come è stato dimostrato, è stato regolarmente proposto. Tuttavia, le argomentazioni ivi addotte, prese in considerazione in questa sede non avrebbero inciso minimamente sulla decisione, di talché la restituzione degli atti al Giudice Sportivo per l’adozione del medesimo provvedimento dopo la lettura del reclamo regolarmente presentato dal CAFASSE, appare un inutile formalismo dal quale è possibile prescindere in base a comprensibili ragioni di economia processuale. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società U.S.D. CAFASSE dichiarando la medesima tenuta al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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