COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società ACD JUNIOR BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano Cusio Ossola del 6.12.2012 in riferimento alla gara CUZZEGO – JUNIOR BORGOMANERO del 2.12.2012 valida per il Campionato di III categoria – Girone VCO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Ricorso della Società ACD JUNIOR BORGOMANERO avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 23 della Delegazione Provinciale Verbano
Cusio Ossola del 6.12.2012 in riferimento alla gara CUZZEGO – JUNIOR BORGOMANERO del
2.12.2012 valida per il Campionato di III categoria – Girone VCO
Con il ricorso in oggetto la ricorrente lamenta l’eccessività della sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo
ai giocatori SAID El Mostafa (cinque giornate di squalifica), BONFANTI Luca (tre giornate di
squalifica) e CRIMI Alessandro (tre giornate di squalifica).
Il materiale istruttorio in atti, costituito dal rapporto arbitrale, non consente di mettere in discussione
la dinamica dei fatti così come contestata ed accertata dal G.S.
L’unico punto da affrontare, infatti, è relativo all’entità della sanzione inflitta.
D’altra parte le osservazioni difensive, tendenti a fornire una descrizione fattuale diversa, non
meritano alcun pregio in quanto inidonee a superare quanto descritto nel rapporto arbitrale.
Ci si deve, quindi, domandare se la sanzione comminata dal G.S. sia adeguata al caso di specie e
proporzionata alla gravità del fatto contestato.
Occorre, anzitutto, ricordare i criteri che, secondo questa Commissione, devono guidare l’organo di
giustizia sportiva nella applicazione delle sanzioni che variano da un minimo ad un massimo.
Trattasi di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
I primi attengono al fatto commesso, i secondi alla persona che si è resa responsabile di tale fatto.
Premessi questi brevi cenni sui principi che devono ispirare nel trattamento sanzionatorio, nel caso
di specie, si può ridurre solo la sanzione inflitta a SAID El Mostafa e ciò anche in osservanza del
principio di equità ed omogeneità.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 23
del 6.12.2012 della Delegazione Provinciale VCO, delibera di ridurre a 4 le giornate di squalifica
inflitte al giocatore SAID El Mostafa. Conferma nel resto
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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