COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 25 Novembre 2012. (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente sig. PETRUZZI Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 29 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: F.C.D. MONTEIASI – A.S.D. FOOTBALL GUAGNANO 2008 del 25 Novembre 2012. (Reclamo della F.C.D. MONTEIASI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente sig. PETRUZZI Giuseppe di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 29 Novembre 2012 del Comitato Regionale Puglia). − Esaminati gli atti ufficiali; − letto il reclamo a margine citato; − effettuati i necessari accertamenti; − rilevato che la richiesta di audizione dell’incolpato sig. PETRUZZI Giuseppe non può essere accolta dal momento che il reclamo non risulta proposto dallo stesso incolpato ma dalla società di appartenenza; − rilevato che dalla documentazione acquisita al processo è risultato inequivocabile il comportamento antisportivo assunto dal dirigente sig. PETRUZZI Giuseppe nei confronti dell’arbitro che trova conferma nel suo allontanamento in tribuna, riconosciuto e ammesso dalla stessa società reclamante nel suo ricorso del 4 dicembre 2012; − ritenuto pertanto che il comportamento antisportivo ma non violento del sig. PETRUZZI Giuseppe nei confronti dell’arbitro può essere adeguatamente punito con la inibizione fino al 31 gennaio 2013 P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 31 gennaio 2013 la inibizione inflitta al sig. PETRUZZI Giuseppe della società F.C.D. MONTEIASI; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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