COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PARMA CLUB GINOSA – DIAVOLI ROSSI TARANTO del 16.12.2012. Reclamo del PARMA CLUB GINOSA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori JACOVINO COSIMO e DE BIASI PARIDE di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.12.2012 del C.R. Puglia – LND.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: PARMA CLUB GINOSA – DIAVOLI ROSSI TARANTO del 16.12.2012. Reclamo del PARMA CLUB GINOSA, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori JACOVINO COSIMO e DE BIASI PARIDE di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 del 20.12.2012 del C.R. Puglia - LND. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; la Commissione nella seduta odierna ha analizzato gli atti a disposizione inerenti gli oggetti sul reclamo regolarmente presentato, nonché ha provveduto a riscontrare gli episodi in esso riferiti con le ulteriori dichiarazioni dell’ufficiale di gara testé convocato; dalla disamina di quanto ulteriormente riferito dall’arbitro e dagli atti ufficiali, si ritiene che la condotta del calciatore JACOVINO COSIMO, numero 8 del Parma Club Ginosa, sia censurabile e degna di adeguata sanzione; pertanto, si dispone la squalifica del calciatore sino al 31 Agosto 2013; in relazione alla squalifica di tre giornate irrogata al calciatore DE BIASI PARIDE, numero 4 del Parma Club Ginosa, deve evidenziarsi che a fine gara, nel locale spogliatoi, lo stesso si spintonava pericolosamente con un avversario; pertanto, appare congrua e qui si conferma la squalifica già comminata dal Giudice Sportivo; P.Q.M. Delibera Ridursi la squalifica al calciatore JACOVINO COSIMO sino al 31/08/2013; confermarsi la squalifica inflitta al calciatore DE BIASI PARIDE per tre giornate effettive di gara; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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