COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: PRO MOLFETTA CALCIO – NUOVO PIGNONE BARI dell’ 11.12.2012. Reclamo del PRO MOLFETTA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del Sig. SPERANZA VITO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Bari.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: PRO MOLFETTA CALCIO – NUOVO PIGNONE BARI dell’ 11.12.2012.
Reclamo del PRO MOLFETTA CALCIO, in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo a carico del Sig. SPERANZA VITO di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 22 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Bari.
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
la Commissione nella seduta odierna ha preso atto che il reclamo in oggetto indicato, e
protocollato in data 2/1/2013, risulta spedito in data 28/12/2012 alle ore 18.41, pertanto a norma
dell’art. 46 comma 4 C.G.S. risulta presentato in maniera tardiva e pertanto irricevibile;
P.Q.M.
Delibera
Si dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla A.C. PRO MOLFETTA CALCIO A.S.D. in quanto
in contrasto con le norme sopra citate;
addebitarsi la relativa tassa.
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