COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 10.01.2013 Delibera della Commissioen Disciplinare IDOLO CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012. Gara Castor / Villasimius del 02.12.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 10.01.2013 Delibera della Commissioen Disciplinare IDOLO CALCIO ( Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 21 del 06.12.2012. Gara Castor / Villasimius del 02.12.2012. La Società Idolo Calcio proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati nel comunicato ufficiale n° 21 del 06.12.2012: -Squalifica del campo di gioco per quattro giornate di gara, con obbligo della disputa delle relative gare in campo neutro ed in assenza del pubblico; con l’ulteriore obbligo fino al 30 giugno 2013 delle dispute delle gare interne in assenza del pubblico (a porte chiuse) e l’ammenda di euro 300,00. La sanzione di cui sopra veniva inflitta alla reclamante, come si legge testualmente nella delibera del Giudice Sportivo, visto il rapporto arbitrale e considerato, - che, al termine della gara cinque sostenitori della società Idolo entravano nel terreno di gioco raggiungendo l’arbitro ed uno di questi sferrava un calcio che non colpiva quest’ultimo per l’intervento di un dirigente e successivamente colpivano lo stesso direttore di gara con un violento calcio alla gamba che, oltre a provocargli forte dolore, lo faceva cadere a terra; che, una volta a terra lo stesso veniva colpito con ulteriori calci che lo colpivano alle spalle ed al collo; che interveniva un terzo sostenitore che lo colpiva violentemente con un calcio nelle parti intime e con un altro calcio alle gambe provocandogli fortissimi dolori addominali ed un taglio alla gamba; - che l’arbitro raggiungeva a stento gli spogliatoi grazie all’aiuto di un dirigente della società Idolo e poteva abbandonare l’impianto sportivo dopo 40 minuti scortato da tre auto dei carabinieri; - che, quindi il direttore di gara si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, dove gli venivano diagnosticati traumi contusivi e prescritta terapia antidolorifica nonché eventuali accertamenti radiografici. Veniva, quindi, dimesso con la prognosi di 4 giorni di cure, come da referto medico allegato agli atti di gara. - Considerata la gravità dell’accaduto e delle possibili conseguenze che poteva comportare; - Visti gli artt. 14 e 28 del C.G.S.; - considerato il comportamento dei dirigenti della società Idolo che ha evitato il verificarsi di fatti e conseguenze più gravi. La Società reclamante, premettendo nel suo atto di ricorso che intendeva prendere le distanze in riferimento alle azioni poste in essere da alcuni facinorosi non tesserati, condannando il loro comportamento e scusandosi nei confronti del direttore di gara, riteneva opportuno fare alcune precisazioni in merito all’accaduto. In particolare sottolineava che i protagonisti dei fatti erano, appunto, soggetti totalmente estranei alla società che avevano scavalcato le recinzioni ed cancelli tenuti regolarmente chiusi e che, approfittando dell’ingiustificata assenza delle forze dell’ordine, seppure le stesse fossero state ritualmente avvisate, avevano posto in essere atti di violenza. Sottolineavano, inoltre, che lo stesso presidente ed i dirigenti della società reclamante si erano adoperati oltre misura per impedire che le azioni degenerassero ulteriormente subendo a loro volta, una serie di calci e pugni nel tentativo di fare scudo all’arbitro. Sulla base di tali deduzioni la società reclamante chiedeva una congrua riduzione delle sanzioni inflitte anche in considerazione di ulteriori casi consimili esaminati dalla Commissione disciplinare sanzionati con minore gravità – chiedendo, altresì di essere sentiti in sede di riunione al fine di meglio evidenziare le proprie ragioni. La Commissione, prima di procedere all’audizione del Presidente della società reclamante, riteneva opportuno sentire l’arbitro per avere una più esatta rappresentazione dei fatti. L’arbitro convocato alla riunione del 17.12.2012 veniva sentito da questa Commissione e confermava integralmente il contenuto del proprio rapporto, evidenziando di essere stato più volte colpito con pugni e calci da alcuni sostenitori della società reclamante; precisava, altresì, che i dirigenti dell’ Arzana, nello specifico i Sigg. Nurchi e Podda, si erano attivati subito dopo il fischio arbitrale per proteggere la sua persona; precisava, infine, a conferma di quanto riferito dalla reclamante, la mancata presenza della forza pubblica nonostante la società ospitante si fosse attivata nel richiederla – e che lo stesso allenatore dell’Idolo riferì di essere stato colpito dagli aggressori nel tentativo di difenderlo. Successivamente sempre nella medesima seduta veniva sentito il legale rappresentante della società reclamante il quale confermava il contenuto del ricorso. La Commissione, visto il rapporto di gara, preso atto delle dichiarazioni rese dal direttore di gara e di quelle rese dal Presidente della Società Idolo ritiene che la sanzione inflitta vada adeguata alla situazione così come evidenziata dall’esame degli atti e dalle dichiarazioni rese. Innanzitutto è doveroso dare atto della deposizione del direttore di gara che con grande lealtà, avvallando quanto sostenuto dalla società reclamante, ha sottolineato come i dirigenti di quest’ultima si siano prodigati per evitare che lo stesso subisse ulteriori conseguenze per la propria incolumità fisica venendo raggiunto dai facinorosi da calci e da pugni; occorre, inoltre, dare atto anche delle sue precise dichiarazioni in merito all’aggressione subita dichiarazioni perfettamente attinenti ai fatti così come evidenziato dagli atti dai quali è risultato che effettivamente l’arbitro ebbe a subire delle limitate conseguenze fisiche concretizzatesi in 4 giorni di cura come da certificato medico in atti, per effetto del tempestivo intervento dei dirigenti della società Idolo che hanno posto in essere un’azione concreta a difesa del direttore di gara raggiungendo lo scopo di limitare i danni fisici. I fatti violenti perpetrati dai cosiddetti “sostenitori” della attuale reclamante sono da considerarsi gravi e come tali sono stati valutati dal Giudice di primo grado con la sanzione sportiva della squalifica del campo per n° 4 giornate di gara. Ciò, malgrado sia stato pienamente dimostrato che la società Idolo aveva provveduto a porre in essere quanto previsto dall’ordinamento federale in ordine alla prevenzione di fatti violenti ed inoltre adoperandosi, per la protezione dell’arbitro con l’intervento personale dei propri dirigenti che hanno messo a repentaglio la propria incolumità fisica. I facinorosi non hanno risparmiato di calci e pugni anche i rappresentanti della società procurando anche a loro contusioni e pestature varie. Non è stato quindi possibile in quelle circostanze evitare l’evento, ma certo è che il fattivo intervento dei dirigenti è servito a limitare le conseguenze. Un’analisi obiettiva dei fatti grazie anche alla collaborazione del direttore di gara porta ad una necessaria rideterminazione delle sanzioni adottate dal primo Giudice pur nel pieno rispetto dei diritti di tutti i componenti di quell’affascinante sport che è il calcio. Esiste una componente che è formata dai tifosi, non dai facinorosi, che con la loro festante presenza fa si che il calcio possa avere tanti proseliti come è altrettanto vero che formano un indotto economico dal quale la società, e quindi anche gli arbitri, traggono quella linfa vitale che giustifica e fa si che abbia senso la sua esistenza. Dette considerazioni inducono per appunto a rivisitare l’entità delle sanzioni cercando di rispettare il loro aspetto punitivo ma non tralasciando quello educativo di talché si possa arrivare a determinare in modo equo la sanzione da infliggere alla soc. Idolo. Secondo questa Commissione, per tutto quanto sopra esposto, la punizione sportiva da applicarsi, non deve essere rivolta ancora agli sportivi i quali sono già penalizzati con la squalifica del campo per n. 4 giornate di gara e ciò avverrebbe se si dovesse confermare la disputa di gara, anche in campo neutro, in assenza totale di pubblico. Del resto l’applicazione di tale misura andrebbe sostanzialmente a riflettersi soprattutto verso dei soggetti, cioè i veri sostenitori, che nessuna colpa hanno in relazione ai fatti contestati e si verrebbe così a creare una situazione di grande disagio nei confronti di una comunità di appena 2000 abitanti che per motivi di carattere socio-ambientale non sarebbe giusto privare di uno dei pochi momenti ricreativi di cui può godere. Pertanto la sanzione di cui sopra deve venire totalmente annullata consentendo ai propri sostenitori di poter seguire la propria squadra e in relazione agli incontri ancora da scontare in campo neutro ed in relazione a tutti gli incontri che la reclamante dovrà svolgere nel proprio campo. Infine la Commissione, pur considerando la sussistenza dell’attenuante relativa al comportamento della società che, come più volte è stato evidenziato, si è adoperata per evitare che il direttore di gara potesse avere delle maggiori conseguenze in seguito all’accaduto, ritiene che la sanzione pecuniaria inflitta vada commisurata alla rilevante gravità degli episodi e che debba essere determinata nella misura di euro 1.000,00 (mille) ritenuta più congrua rispetto a quella minore applicata dal primo Giudice anche al fine d’impedire che in futuro possano verificarsi fatti consimili. Per questi motivi: in parziale riforma della decisione impugnata la Commissione DELIBERA: - di confermare la squalifica del campo per quattro giornate di gara; - di revocare l’obbligo dello svolgimento delle partite ancora da disputare in campo neutro in assenza di pubblico; - di revocare l’obbligo dello svolgimento sino al 30.6.2013 della disputa di tutte le gare interne in assenza di pubblico; - di rideterminare la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di euro 1.000,00 (mille) disponendo la restituzione della tassa.
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