COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 79/A A.C.D. ACI SAN FILIPPO (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 – Gara Promozione girone D Aci Sanfilippo/Città di Augusta del 01/12/2012 – C.U. N° 255 del 20/12/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 79/A A.C.D. ACI SAN FILIPPO (CT), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3 - Gara Promozione girone D Aci Sanfilippo/Città di Augusta del 01/12/2012 - C.U. N° 255 del 20/12/2012 La Società appellante lamenta che il Giudice Sportivo Territoriale, pur avendo rigettato per inammissibilità il reclamo proposto dalla controparte Città di Augusta, avente ad oggetto l'esito della gara, abbia poi contraddittoriamente ritenuto di adottare il provvedimento di punizione sportiva a carico della appellante stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva preliminarmente che l'appello è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del C.U. sul quale è riportato il provvedimento impugnato (art. 36 comma 2 C.G.S.) e pertanto esso deve ritenersi inammissibile. Peraltro, vertendosi in materia di esito gara, la Società appellante avrebbe dovuto inviare copia dei motivi di appello alla Società controparte, allegando all'appello documentazione comprovante l'avvenuto invio (art.33 comma 5 C.G.S.). La Società appellante neppure ha curato il superiore adempimento, anch'esso stabilito dal C.G.S. a pena di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.C.D. Aci San Filippo, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it