COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°39 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Leonzio 1909 Presidente all’epoca dei fatti Sig.Virgillito Alessio N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 274 del 08.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°39 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Leonzio 1909 Presidente all’epoca dei fatti Sig.Virgillito Alessio N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 19/11/2012 prot. 11.606 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Considerato infine che la società A.S.D. Leonzio 1909 ha avuta revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. a fare data dal 09/10/2012, la Commissione Disciplinare Territoriale applica: l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Virgillito Alessio; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Apreda Francesco, Costantino Cristian, Di Carro Kevin, Genovese Alberto, La Saponara Stefano, Longo Francesco, Meo Ivan, Narzisi Davide Filadelfio, Respisi Antonio, Ridolfo Sebastiano, Rinaudello Giuseppe, Risuglia dario, Risuglia Filadelfio, Scariolo Christian, Tomasello Giuseppe, Aurora Alessio, Di Benedetto Francesco, Maltese Davide, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Leonzio 1909 all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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