COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 23.-RECLAMO DELL’U.S.D. LUCIGNANO AVVERSO REGOLARITA’ GARA SPORTING ARNO/LUCIGNANO DEL 14.12.12 (sospesa al 12° del s.t. sul risultato di 4-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 20.12.2012;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 23.-RECLAMO DELL'U.S.D. LUCIGNANO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING ARNO/LUCIGNANO DEL 14.12.12 (sospesa al 12° del s.t. sul risultato di 4-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 20.12.2012; -con proprio reclamo l'U.S.D. Lucignano nel riferire di un grave infortunio occorso durante l'incontro ad un proprio calciatore lamenta che la squadra avversaria non abbia acconsentito alla sospensione della gara mentre alcuni propri giocatori, interrompendo la gara, si erano recati sia in ospedale che negli spogliatoi. Chiede la reclamante la ripetizione della gara. Ritiene il G.S.T. di dover respingere il reclamo. Risulta infatti dagli atti ufficiali che al 12° del 2° tempo l'arbitro decretava la fine anticipata della gara a seguito del rifiuto della societa'U.S.D. Lucignano di proseguire la stessa a causa di un grave incidente occorso ad un proprio giocatore. In realta', pur comprendendo che lo stato dei giocatori dell'U.S.D. Lucignano fosse turbato a causa dell'infortunio occorso ad un loro compagno di squadra, non si puo' consentire ad una societa' di sostituirsi all'arbitro nella valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per portare a termine la gara essendo il direttore di gara in base i poteri a lui conferiti dal regolamento l'unico soggetto e non certamente le due societa' , a deciderne la definitiva sospensione (Art. 64 delle N.O.I.F.). In relazione a cio', il pur grave infortunio occorso al giocatore del Lucignano non puo' essere ritenuto ostativo alla prosecuzione della manifestazione sportiva, ne' la decisione unilaterale della Societa', pur rispettabile, puo' determinare se la partita dovesse o meno essere terminata. P.Q.M. Essendo imputabile alla societa' U.S.D. Lucignano l'evento che ha determinato l'anticipata conclusione della partita, ai sensi dell'art.53 comma 2 e 7 delle N.O.I.F., si delibera: a) di rigettare il ricorso; b) di irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 6 alla societa' U.S.D. Lucignano e di penalizzare la medesima di un (1) punto in classifica; c) di infliggere alla medesima societa' l'ammenda di Euro 150,00 essendo il rifiuto di proseguire la gara equiparabile alla 1' rinuncia; d) di disporre l'addebito della tassa reclamo non versata.
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