COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 68 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto in proprio dal calciatore Benedetti Roberto, tesserato per l’U.S.D. Piano di Mommio, avverso la squalifica per sei giornate inflittagli dal G.S.T. Regionale per la Toscana. (C.U. n. 31 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
68 / R - stagione sportiva 2012/2013.
Reclamo proposto in proprio dal calciatore Benedetti Roberto, tesserato per l’U.S.D. Piano di Mommio, avverso la squalifica per sei giornate inflittagli dal G.S.T. Regionale per la Toscana.
(C.U. n. 31 / 2012).
Il calciatore Roberto Benedetti veniva sanzionato con la squalifica per sei giornate di gara perché: “espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica assumeva contegno minaccioso verso l’arbitro. Doveva intervenire il proprio capitano per allontanarlo definitivamente. Una volta fuori dal campo colpiva con calci la porta dello spogliatoio”
Detto provvedimento viene impugnato con tempestivo reclamo dal calciatore il quale, affidando la propria rappresentanza e difesa al legale di fiducia, ammette di aver colpito con il braccio un giocatore avversario, rilevando tuttavia che ciò non sarebbe avvenuto volontariamente.
La propria interpretazione del fatto lo avrebbe indotto a contestare, nell’immediatezza, l’espulsione senza comunque proferire minacce nei confronti del D.G..
Ammette l’intervento del proprio capitano descritto nella motivazione del provvedimento e si riserva di produrre dichiarazione scritta rilasciata dal capitano della squadra avversaria a suffragio di quanto affermato sulla assoluta involontarietà del contatto.
Assume infine di non aver colpito con calci la porta dello spogliatoio perché in caso contrario questa avrebbe indubbiamente subito danni: egli si è limitato unicamente a sbatterla con violenza.
Conclude chiedendo l’annullamento della squalifica o la sua riduzione “…. a giustizia in considerazione dei fatti esposti”.
Il D.G., su richiesta del Collegio, ha redatto il supplemento al rapporto di gara, espressamente richiesto in applicazione del c. 5 dell’art. 34 del C.G.S., con il quale pur usando una esposizione che può, eufemisticamente, ritenersi alquanto originale ha, in piena sostanza, confermato che il colpo arrecato dal Benedetti ad un avversario è stato volontario; ribadisce di aver subito le minacce indicate; conferma l’intervento anche del capitano della squadra che ha fatto in modo che il Benedetti abbandonasse il campo di gioco ed infine ripete che il calciatore ha sferrato due calci alla porta dello spogliatoio.
Alla luce di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento.
Infatti alle circostanziate descrizioni dei singoli episodi rese dal D.G. - la cui valenza probatoria in ambito disciplinare è imposta dal contenuto dell’art. 35, comma 1, del C.G.S. - il reclamante non contrappone che delle mere affermazioni non suffragate da alcun dato concreto che possa instillare nel giudicante un qualsiasi dubbio ancorché minimo.
In ordine alla paventata richiesta istruttoria di depositare dichiarazione di terzi a difesa, la Commissione, per l’ennesima volta, richiama l’attenzione del reclamante sulla sua inutilità, stante che le prove testimoniali, qual’è indubbiamente quella proposta, trovano ingresso esclusivamente nei casi di illecito sportivo e non in quello disciplinare quale quello in esame.
La sanzione inflitta è comunque assolutamente congrua in ordine alla sua entità, rilevandosi che la condotta violenta nei confronti di altro calciatore è sanzionata con la squalifica minima di tre giornate (art. 19, c. 4 lettera b).
A detta sanzione si aggiunge, per quanto previsto in merito da altra lettera del medesimo articolo, la squalifica per due giornate per condotta minacciosa nei confronti del D.G. ed infine un’ulteriore giornata per il comportamento antisportivo commesso nel dare due calci alla porta.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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