COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 73 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla Società Pontassieve Calcio in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Nocentini Pietro. (C.U. n. 32 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 73 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dalla Società Pontassieve Calcio in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Nocentini Pietro. (C.U. n. 32 / 2012). Nel corso della gara U.S.D. Rinascita Doccia – A.S.D. Pontassieve che, valida per il campionato Giovanissimi Regionali, è stata disputata in data 2 dicembre 2012, il calciatore Nocentini Pietro (nato il 13 gennaio 1998), dopo essere stato espulso per avere offeso il D.G., rientrava in campo per andare a sedersi in panchina, reagendo alla richiesta dell’arbitro di rientrare negli spogliatoi con ulteriori offese. Sulla base di tali risultanze il G.S.T. ha assunto il provvedimento sopra indicato che la Società di appartenenza del calciatore impugna innanzi questa C.D.. La reclamante dopo aver riconosciuto che il calciatore ha offeso l’arbitro, smentisce sia che questi si sia lasciato andare ad applaudirlo ironicamente per il provvedimento adottato, sia la reiterazione delle offese. Spiega il rientro in campo del calciatore con la necessità di richiedere al Dirigente accompagnatore le chiavi dello spogliatoio trovato chiuso e, con frasario del tutto inopportuno, ritiene che via sia stato da parte del D.G., nel redigere il rapporto, che definisce di mera immaginazione e falsità, un particolare accanimento nei confronti del calciatore. Il reclamo si conclude con “l’invito” alla Commissione a ridimensionare notevolmente la squalifica….” L’arbitro, al quale è stato richiesto il supplemento al rapporto di gara, conferma quanto già indicato aggiungendo considerazioni che, oltre a non competergli, denotano una scarsa conoscenza delle norme che lo riguardano con riferimento al processo disciplinare sportivo. In ordine a quanto riportato sia sul reclamo che sul supplemento al rapporto di gara reso dal D.G., la Commissione deve ricordare agli arbitri di astenersi dal fare commenti di qualsiasi genere in ordine al contenuto del reclamo che viene sottoposto alla loro attenzione, essendo loro precipuo compito quello di descrivere, o ridescrivere, in opposizione a quanto in esso indicato, unicamente i fatti accaduti. Per quanto riguarda le Società, a loro volta, nel redigere gli atti di impugnazione delle sanzioni debbono attenersi ai comportamenti prescritti dal primo comma dell’art. 1 del C.G.S.. Affrontando il merito della questione, si precisa che il carattere di prova privilegiata che la vigente normativa (art. 35, c. 1) assegna agli atti ufficiali non viene nella fattispecie neanche scalfito da quanto indicato sull’atto di impugnazione il quale riporta mere negazioni di quanto addebitato al calciatore, non corroborate da alcun dato di fatto concreto. E’ inoltre da notare che la Società, oltre ad ammettere le offese rivolte dal calciatore al momento dell’espulsione, nulla eccepisce in ordine alla loro reiterazione, mentre relativamente al reingresso in campo del calciatore fornisce una motivazione palesemente non credibile (sarebbe stato sufficiente per il calciatore chiedere alla propria panchina la consegna delle chiavi rimanendo fuori dal campo di gara). P.Q.M. la C.D.T. respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone che la tassa venga definitivamente acquisita.
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