COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA FRINGUELLI (TERZA CATEGORIA) 61 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A. C. Vallebuia avverso la squalifica, inflitta dal G.S.T. di Firenze, al calciatore Ferraro Christian, fino al 6 febbraio 2012. (C.U. n. 20 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA FRINGUELLI (TERZA CATEGORIA) 61 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A. C. Vallebuia avverso la squalifica, inflitta dal G.S.T. di Firenze, al calciatore Ferraro Christian, fino al 6 febbraio 2012. (C.U. n. 20 / 2012). Quanto accaduto nel corso della gara di Coppa Toscana di Terza Categoria Coppa Fringuelli, disputata tra le squadre A.S.D. S. Vincenzo a Torri e A.C. Vallebuia in data 15 novembre 2012, ha determinato il G.S. competente ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, offendeva il D.G. e lo rincorreva per circa 20 metri ritardando l'uscita di 2 minuti. Di poi, si posizionava fuori dal recinto di gioco offendendo minacciando l'Arbitro e incitando i propri compagni a protestare tanto da costringere il D.G. a chiamare le Forze dell'Ordine per riportare la calma. Sanzione aggravata poiché capitano.” Siffatta decisione viene impugnata dalla Società A.C. Vallebuia la quale, dopo aver fatto cenno al clima particolare nel quale la gara si è disputata, contesta l’operato dell’arbitro, definendolo non lucido a proposito dell’indicazione del dirigente allontanato ed inoltre, pur condividendo i motivi dell’espulsione del calciatore, afferma che l’incitamento da questi rivolto ai compagni di squadra era unicamente indirizzato a far loro conseguire la vittoria nella gara. Afferma che i Carabinieri, chiamati non già dal D.G. ma dal custode del campo, sono intervenuti dopo la fine della gara senza aver rilevato che fosse stato commesso da parte dei propri tesserati, nei confronti del D.G. e degli avversari, alcuna azione lesiva. L’arbitro letto il reclamo precisa, in sede di supplemento, di aver richiesto al capitano della squadra ospitante di far intervenire le Forze dell’ordine avendo rilevato l’assenza di tranquillità nello scorrere della gara, nonché il particolare stato di agitazione del calciatore ed afferma comunque di non essere a conoscenza da chi materialmente la richiesta sia stata effettuata. Riconosce di aver indicato erroneamente il nome del Dirigente espulso ed integra il rapporto di gara con l’affermazione “…..e una pattuglia con due carabinieri ha ritenuto opportuno dovermi accompagnare fino a Lastra a Signa”. La Commissione, rilevato che Società reclamante non è presente per la richiesta audizione nonostante sia stata effettuata la rituale convocazione, procede a decidere. Il reclamo non può trovare accoglimento. Le eccezioni sollevate dalla Società a difesa del calciatore non trovano alcuna conferma negli atti ufficiali, dei quali si ricorda la particolare valenza probatoria, se non nell’errore nella identificazione del Dirigente allontanato, che deve intendersi Massimo Beconcini e non Alessio Cappelli, come originariamente indicato. La reclamante nulla eccepisce in ordine all’essere stato l’arbitro, subito dopo l’espulsione decretata, rincorso per circa venti metri dal calciatore, certamente non con intenzioni pacifiche al di là della intrinseca scorrettezza., così come tace del tutto sulle ulteriori offese pronunciate fuori dal terreno di gioco. A tal proposito la C.D. rileva che la gara si è svolta in un clima particolarmente acceso come è evidente dalla lettura del rapporto ufficiale che indica quattro espulsioni assunte a carico della Società Vallebuia ed una per quanto riguarda la Società S.Vincenzo a Torri, a cui fanno da corona ben dodici ammonizioni complessive. Irrilevante, ai fini della decisione, è l’accertare chi abbia chiamato i Carabinieri stante l’affermazione del D.G. di aver chiesto al capitano del S.Vincenzo a Torri di sollecitarne l’intervento avvenuto, a distanza di tempo, ad “acque ormai calme”. La delibera impugnata appare quindi essere fondata in punto di fatto per cui essa deve essere esaminata unicamente sotto il profilo dell’entità della sanzione da irrogare. Ritiene il Collegio che la sanzione, tenuto conto che i fatti accertati sono avvenuti durante una gara di Coppa di Terza categoria, della necessità che essa sia adeguatamente afflittiva, della qualifica di capitano che il Ferraro rivestiva nell’occasione, è congrua nella misura determinata dal G.S.T.. P.Q.M. la C.D., definitivamente pronunziando, respinge il reclamo. Dispone la revoca della sanzione nei confronti del Dirigente Alessandro Cappelli e trasmette gli atti al G.S.T. per quanto di competenza relativamente alla posizione del Dirigente Massimo Beconcini. Dispone l’acquisizione della tassa di reclamo
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