COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 53 stagione sportiva 2012/2013 Gara Omega The One 2011 – Arpi Nova (2-2) del 9/11/2012. Campionato di Calcio a 5 serie D. In C.U. n.28 del 15/11/2012 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 53 stagione sportiva 2012/2013 Gara Omega The One 2011 – Arpi Nova (2-2) del 9/11/2012. Campionato di Calcio a 5 serie D. In C.U. n.28 del 15/11/2012 C.R.T. Reclama la società Omega The One 2011 avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore Di Pace Davide “per condotta violenta verso un calciatore avversario causandogli conseguenze”. La società non contesta il fatto, confermando la reazione del proprio tesserato nei confronti di un avversario reo di avere, a sua volta, reagito con una spallata ad un fallo di gioco, tuttavia, negando conseguenze al calciatore avversario, ritiene la sanzione troppo afflittiva chiedendone la riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto, nega che il Di Pace sia stato minacciato da altro calciatore e sottolinea la violenza dell’atto. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il gesto posto in essere dal Di Pace deve essere inquadrato fra quelli di particolare violenza in quanto è stato in reazione e quindi non in costanza di gioco ed in modo potenzialmente idoneo a causare gravi conseguenze. Quanto riportato nel primo rapporto arbitrale in ordine al dente rotto del calciatore avversario fatto notare a fine gara, anche se di per sé non costituisce prova provata del nesso causale fra l’azione e le sue conseguenze in quanto non evidenziato nell’immediato, fa comunque presumere che il gesto del Di Pace non è stato di lieve entità. Per quanto concerne l’entità della sanzione la stessa appare congrua rispetto ai fatti contestati. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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