COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.43 della Società U.S. PRAIA 1951 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Ca alabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (punizione sportiva della gara Roggiano Calcio 1973 – Praia del 4.11.2012 per posizione irregolare del calciatore Reale Vittorio).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.43 della Società U.S. PRAIA 1951 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Ca alabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (punizione sportiva della gara Roggiano Calcio 1973 - Praia del 4.11.2012 per posizione irregolare del calciatore Reale Vittorio). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società Roggiano Calcio 1973; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore Reale Vittorio nella gara in epigrafe per non avere scontato la giornata di squalifica riveniente automat eicamente dall’espulsione comminatagli nella precedente gara di campionato Praia - Scalea del 28.10.2012. Il giudice ha statuito l’irregolarità della gara applicando l’art. 45, punto 2, C.G.S. che sancisce che il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Ma la reclamante impugna la decisione sul presupposto che il comunicato ufficiale n. 57 del 31.10.20122, che seguiva la disputa della gara Praia - Scalea, indicava il Reale tra gli atleti che avevano ricevuto la terza ammon oizione subendo esclusivamente una diffida e solo il comunicato ufficiale n.60 dell’8.11.2012, successivo alla gara di cui è reclamo ha corretto il “mero errore materiale di trascrizione”, comminando la squalifica di una giornata inflitta al Reale. Il Praia argomenta ancora assumendo che solo la complessiva lettura del comma 2 cita uto può offrire un’interpretazione esatta della norma. In particolare l’affermazione, ivi contenuta “I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica” rende necessaria - affinché la squalifica abbia effetto - la pubblicazione del nominativo del calciatore espulso salvo poi l’intervento di una statuizione del Giudice che può aggravare la squalifica come del resto riportato nell’art. 19, comma 10, dello stesso C.G.S.. La tesi della reclamante non merita accoglimento in quanto la norma che sancisce l’automatica squalifica del calciatore espulso è assolutamente perentoria ed esclude per costante giurisprudenza ogni eccezione. Il reclamo è, pertanto, da respingere. P.Q.M. respinge il reclamo e conferma la sanzione - irrogata in primo grado alla società U.S. Praia 1951 - della punizione sportiva della perdita della gara Roggiano Calcio 1973 - Praia del 4.11.2012 con il punteggio di 0 - 3; dispone incamerarsi la tassa
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