COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa del 8/12/2012, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 94 DEL 15.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa del 8/12/2012, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 4 febbraio 2013; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 4 FEBBRAIO 2013.
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