COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA REAL NOCERA SUPERIORE / ECLANESE 1932 CALCIO DEL 25.11.2012 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL NOCERA SUPERIORE – GARA REAL NOCERA SUPERIORE / ECLANESE 1932 CALCIO DEL 25.11.2012 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentiti, nella riunione odierna, il direttore di gara ed uno dei due Commissari di campo; preso atto che, pur regolarmente convocati, non sono intervenuti la società reclamante ed un secondo Commissario, il quale ultimo ha giustificato la propria assenza; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 51 del C.R. Campania, del 29 novembre 2012, pag. 933, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività fino al 25.11.2016” al dirigente della reclamante sig. Ferrara Giovanni (perché “a fine gara si portava nello spogliatoio dell’arbitro e lo colpiva al volto con due forti schiaffi, procurandogli una leggera fuoriuscita di sangue, all’altezza del labbro; lo stesso veniva identificato dalle FF.OO. (rapporto arbitro e C.C.”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 6.12.2012 e pervenuto al C.R. Campania in data 11 dicembre 2012, la società Real Nocera Superiore propone reclamo avverso la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto, esservi contrasto tra il rapporto del direttore di gara e la relazione del Commissario di Campo. Infatti, l’arbitro riferisce di aver subito due schiaffi, mentre il Commissario parla di un pugno; inoltre, l’arbitro asserisce trattarsi del presidente della società, laddove il Commissario parla di persona non identificata, riconducibile alla società. Vi sarebbe, quindi, incertezza sui fatti effettivamente verificatisi e sulla responsabilità del presidente della società in ordine all’aggressione, nel senso dell’incertezza della sua identificazione. La società ha chiesto di essere ascoltata, ma, pur convocata, non è intervenuta alla seduta odierna, non facendo peraltro pervenire alcuna comunicazione. È intervenuto, invece, il direttore di gara, il quale, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha precisato che uno dei due Commissari introdusse nel suo spogliatoio una persona che si qualificava “presidente della società Real Nocera Superiore”, che voleva salutarlo; ha ricordato inoltre che il sig. Ferrara Domenico si rivolgeva all’aggressore, invocandolo con l’espressione “papà lascialo stare”, dal che si desume la gravità della vicenda, anche sotto il profilo dell’esempio negativo per un figlio. È stato anche audito il Commissario di Campo che ha redatto la relazione cui fa riferimento la reclamante, il quale ha confermato che non conosceva l’identità dell’aggressore. Come sopra detto, non è intervenuto alla seduta odierna un secondo Commissario di Campo, il quale ha comunicato il proprio impedimento, rendendosi comunque disponibile per altra convocazione. La Commissione ritiene che una seconda audizione non sia necessaria, dato che negli atti si rinvengono elementi sufficienti per una motivata e documentata decisione. Deve, altresì, tenersi conto che, nel fascicolo della gara, è presente la relazione del Commissario non presente all’audizione. Nella stessa si legge, tra l’altro, che “a fine gara una persona qualificatasi come presidente della società ospitante, a nome Ferrara Giovanni… entrava nello spogliatoio… attingendo con uno schiaffo il direttore di gara”. Questa testimonianza è, già di per sé, sufficiente a formare il convincimento della Commissione, che, peraltro, si consolida, nel rilevare che sia l’arbitro, sia uno dei Commissari di Campo riferiscono che il sig. Ferrara Domenico, come già sottolineato in precedenza, chiamava l’aggressore “papà”. Ebbene, la reclamante, nel testo del ricorso, o all’atto dell’audizione del 14 gennaio 2013: a) avrebbe potuto documentare che il padre del sig. Ferrara Domenico non fosse il presidente della società, sig. Ferrara Giovanni; b) avrebbe potuto indicare chi fosse l’aggressore, che dagli atti risulta comunque essere persona interna alla società. Ma ciò non è avvenuto. Né, ad avviso della Commissione, può attribuirsi rilevanza alla difformità tra quanto riferito in merito alle modalità dell’aggressione dall’arbitro (due schiaffi), da un Commissario (uno schiaffo) e dall’altro Commissario (un pugno): la concitazione del momento e la rapidità dei movimenti possono aver determinato nei Commissari una differente percezione dell’effettiva dinamica, tra loro e rispetto al rapporto del direttore di gara, che fa piena prova. Sono peraltro incontestabili sia la volgare, violenta aggressione, oltretutto perpetrata da un dirigente, sia la gravità dell’accaduto. Infine, va sottolineato che, dagli atti ufficiali, si rileva che l’aggressore del direttore di gara è stato anche identificato dalle Forze dell’Ordine. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Nocera Superiore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della nominata società Real Nocera Superiore.
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