COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 25. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CAIAZZO 2008 – GARA HERMES CASAGIOVE / VIRTUS CAIAZZO 2008 DEL 23.12.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 25. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CAIAZZO 2008 – GARA HERMES CASAGIOVE / VIRTUS CAIAZZO 2008 DEL 23.12.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 64 del 4.01.2013) per la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Marrafino Enrico. Nel reclamo, la società chiede l’annullamento o, in subordine, una riduzione della squalifica del proprio tesserato, affermando, che il proprio calciatore Marrafino Enrico, a seguito della rete segnata e non convalidata, aveva scalciato via il pallone con veemenza, senza alcuna intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro. Tale tesi difensiva viene rigettata da questa C.D.T., che decide in merito ai comportamenti tenuti dai calciatori e non può essere chiamata a decidere sulle intenzioni reali degli stessi. Tuttavia, considerata la giurisprudenza per casi analoghi a quello in esame, come descritto nel referto arbitrale, questa C.D.T. giudica che il ricorso debba essere parzialmente accolto. P.O.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Virtus Caiazzo 2008, riducendo a tre giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Marrafino Enrico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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