COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO A.S.D. BARANO CALCIO – GARA BARANO CALCIO / PIMONTE DELL’ 8.12.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO A.S.D. BARANO CALCIO – GARA BARANO CALCIO / PIMONTE
DELL’ 8.12.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella riunione del 7 gennaio 2013, la reclamante, che
aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato il direttore di gara, nella riunione del 14 gennaio
2013, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 13 dicembre 2012, pag. 1056, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per 6 gare effettive, al calciatore Saurino Gianluca,
tesserato a favore della società Barano Calcio (“per aver minacciato e spintonato l’arbitro”). Con atto spedito
mediante raccomandata postale del 19.12.2012 e pervenuto al Comitato Regionale il 21 dicembre 2012, la
società Barano Calcio propone reclamo avverso la decisione citata, con allegata documentazione. La società
afferma che il proprio tesserato non ha minacciato, né spintonato l’arbitro. Nel rapporto del direttore di gara
si legge che “il sig. Saurino Gianluca n. 11” è stato espulso “per aver protestato, spintonandomi e
minacciandomi”. Lo stesso arbitro, sentito il 14 gennaio 2013, ha precisato che il sig. Saurino Gianluca lo ha
spintonato e lo ha mandato “a quel paese”. Alla luce di quanto precede e delle risultanze degli atti, la
Commissione prende atto che non si possa configurare una minaccia profferita dal sig. Saurino Gianluca
all’indirizzo dell’arbitro, che – è doveroso sottolinearlo – ha indicato con superficialità l’addebito a carico del
calciatore in argomento (una minaccia è diversa dal “mandare a quel paese”). Tuttavia, questa C.D.T.
giudica che la sanzione, come commisurata dal G.S.T., sia congrua, rispetto all’effettiva gravità dei fatti.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Barano Calcio, confermando la squalifica a carico del
calciatore, sig. Saurino Gianluca; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, a carico della
società Barano Calcio.
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