COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PATERNOPOLI – GARA PATERNOPOLI / VOLTURARA TERMINIO DELL’11.11.2012 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PATERNOPOLI – GARA PATERNOPOLI / VOLTURARA TERMINIO
DELL’11.11.2012 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il direttore di gara, osserva: con decisione pubblicata
sul Comunicato Ufficiale, n. 42 del 15 novembre 2012, pagg. 806/807, il Giudice Sportivo Territoriale ha
inflitto la squalifica fino all’11 febbraio 2013 al dott. De Rienzo Felice (medico), riportato nel C.U. (e nella
distinta di gara) quale “massaggiatore”, “perché ingiuriava e minacciava l’arbitro”, nonché la squalifica per
due gare effettive, a carico del calciatore Cresta Davide. Con atto pervenuto al Comitato Regionale il 19
novembre 2012, la società Paternopoli propone reclamo avverso le sanzioni inflitte ai suoi tesserati. Quanto
al provvedimento a carico del dott. De Rienzo, questa C.D.T. rileva che, sulla base di quanto esplicitato nel
rapporto di gara, che configura fonte privilegiata di prova, la sanzione si appalesa congrua e commisurata
con equilibrio. Per quanto riguarda la squalifica, inflitta al calciatore Cresta Davide, la Commissione rileva
che, sia nel rapporto arbitrale, sia nella “camicia di gara” del Primo Giudice, il calciatore sanzionato risulta
essere il sig. Cresta Antonino: erroneamente, quindi, nel Comunicato Ufficiale n. 42 del 15.11.2012, pag.
807, è stato digitato il nominativo di Cresta Davide. Questa C.D.T., nell’annullare la sanzione a carico del
sig. Cresta Davide, dispone la trasmissione degli atti alla Segreteria del C.R. Campania, affinché provveda
alla pubblicazione dell’annullamento della nominata squalifica e della conseguenziale errata-corrige, con il
provvedimento di squalifica, per due giornate di gara, a carico del calciatore Cresta Antonino. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare l’inibizione a carico del dott. De Rienzo Felice; di annullare la squalifica a carico del
calciatore Cresta Davide, con la trasmissione degli atti alla Segreteria del C.R. Campania, affinché
provveda all’indicata errata-corrige, con il provvedimento di squalifica, per due giornate di gara, a
carico del calciatore Cresta Antonino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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