COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SCAMPIA – GARA SCAMPIA / DOMICELLA DELL’1.12.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SCAMPIA – GARA SCAMPIA / DOMICELLA DELL’1.12.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo e visti gli atti ufficiali, rileva che l’atto d’impugnazione era stato inoltrato al Giudice Sportivo Territoriale, per mero errore. Sulla base di consolidata giurisprudenza per casi analoghi, nonché del principio della valenza sostanziale del diritto sportivo, questa C.D.T. ammette alla decisione il reclamo medesimo. Deve aggiungersi che la società reclamante ha prodotto idonea documentazione, atta ad un congruo ridimensionamento degli addebiti a carico dei tesserati sanzionati dal Giudice Sportivo Territoriale. Deve, dunque, procedersi alla riduzione delle impugnate sanzioni, come di seguito indicato: Miele Stefano fino al 31.05.2013; Miele Aniello a cinque giornate di gara; nulla dispone in ordine agli altri calciatori squalificati. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Scampia, di ridurre al 31.05.2013 la squalifica inflitta a carico del calciatore Miele Stefano ed a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Miele Aniello; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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