COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 18 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
31. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANTESSANO CALCIO – GARA COSTANTINOPOLI / ANTESSANO
CALCIO DEL 3.11.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato
regolare richiesta di audizione; sentito l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto
di impugnazione. Invero, la reclamante ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale
(sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22.11.2012), chiedendo l’omologazione del risultato
ottenuto sul campo, affermando che, durante la gara, la società stessa aveva provveduto correttamente a tre
sostituzioni, invece delle quattro riportate nel referto arbitrale. Sentito il direttore di gara, in udienza, lo stesso
ha confermato che la società Antessano Calcio ha realmente effettuato quattro sostituzioni, ribadendo che
non rientrava nei suoi compiti far rilevare l’errore che stava commettendo la società stessa. Deve
sottolinearsi che, sul cosiddetto “foglio di fine gara” (firmato, per presa visione, da entrambi i dirigenti
accompagnatori delle due società in competizione nella gara, di cui al reclamo in esame), sono state
specificamente elencate le quattro sostituzioni della società Antessano. Gli elementi a difesa, presentati dalla
reclamante, quali gli articoli di quotidiani e dichiarazioni sottoscritte, non possono assurgere ad elementi
probanti. In merito, invece, alle dichiarazioni, allegate al ricorso, dei tesserati della società reclamante,
Fasulo Pierpaolo e De Chiara Rocco, questa C.D.T. deve necessariamente fare riferimento alla
sottoscrizione del cosiddetto “foglio di fine gara”, che indica quattro sostituzioni e non tre e che è stato
firmato, per conferma, anche dal dirigente della società Antessano. P.O.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Antessano Calcio; dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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