COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ SAVIO, SIG. PAOLO FIORENTINI, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SAVIO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ SAVIO, SIG. PAOLO FIORENTINI, PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1
COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SAVIO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI
SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CGS.
La Sig.ra Barbara Benedetti, Coordinatrice della Commissione Nazionale per l’attività scolastica e promozionale della F.I.G.C., ha trasmesso in data 13-7-2012 alla Procura Federale un esposto in cui ha denunciato il comportamento tenuto dall’amministratore unico della A.S.D. Savio s.r.l., sig. Paolo Fiorentini, in occasione della gara di finale della coppa nazionale allievi dilettanti in data 27- 6-2012, tra il Savio ed il TAV Calcio Altopascio. Sono anche pervenuti alla medesima Procura gli
esposti del Sig. Comunardo Niccolai e del Sig. Paolo Mangini, coordinatore federale per la
Toscana per l’attività del settore giovanile e scolastico, con i quali il primo ha segnalato che il Sig. Fiorentini aveva gravemente offeso i dirigenti della F.I.G.C. presenti, oltre alla sig.ra Benedetti, con epiteti irripetibili ed il secondo ha segnalato che la sig.ra Benedetti è stata oggetto da parte del Fiorentini di pesanti offese e minacce. Le indagini espletate dalla Procura confermavano gli occorsi e veniva altresì acquisita la ulteriore circostanza che, precedentemente alla gara, vi era stata un’aggressione verbale da parte di alcuni calciatori del Savio nei confronti di calciatori avversari nella hall dell’albergo ove erano ospitati. L’Organo requirente provvedeva quindi a deferire alla competente Commissione Disciplinare il Sig. Fiorentini, nella qualità indicata e la società Savio per responsabilità diretta nella violazione attribuita al suo rappresentante. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed invitava i deferiti a presentare memorie difensivi nei termini assegnati. Perveniva memoria difensiva del Sig. Paolo Fiorentini, il quale preliminarmente negava gli accadimenti relativi allo scontro verbale avvenuto tra i calciatori del Savio e gli avversari nella hall dell’albergo ed in relazione alle accuse al lui dirette precisava come si fosse trattato di uno sfogo verbale ingenerato dal nervosismo provocato dalla decisione dei dirigenti presenti di precludergli l’accesso agli spogliatoi che era stato invece consentito alla dirigenza avversaria. Chiedeva quindi il proscioglimento od, in subordine, una sanzione minima.
Nella riunione fissata per la discussione del ricorso, preliminarmente, il Sig. Paolo Fiorentini e
l’ASD Savio proponevano l’applicazione della sanzione concordata di mesi 6 di inibizione a carico del dirigente ed € 2.000,00 di ammenda a carico della società (pena base mesi 9 di inibizione ed € 3.000,00 di ammenda) e la Procura prestava il consenso. La Commissione Disciplinare, ritenuto che dall’esame del fascicolo non emergano elementi che possano portare al proscioglimento degli incolpati e che la sanzione concordata è congrua, considerando la diminuzione prevista dall’articolo 23 CGS. DELIBERA
di applicare alla società SAVIO ASD la sanzione determinata ai sensi dell’articolo 23 CGS dell’ammenda di € 2.000,00 ed al Sig. Fiorentini Paolo l’inibizione per mesi 6. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo al quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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