COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.01.2013 E AL 31.03.2013 , RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI RICCI RICCARDO E ANTONELLI FEDERICO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 C5 DEL 12.12.2012 (GARA , A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB – A.S. CISCO ROMA S.R.L. del 09.112.2012 – Campionato Under 21 Calcio a 5 Maschile)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB , AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.01.2013 E AL 31.03.2013 , RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI RICCI RICCARDO E ANTONELLI FEDERICO, ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.47 C5 DEL 12.12.2012 (GARA , A.S.D. CORTINA SPORTING CLUB – A.S. CISCO ROMA S.R.L. del 09.112.2012 – Campionato Under 21 Calcio a 5 Maschile) La Commissione disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società interessata, osserva quanto segue. Dal referto di gara emerge che il n.1 della Società ricorrente, Ricci Riccardo, a fine partita in segno di protesta scagliava, calciandolo con forza, il pallone verso l’arbitro , sfiorandogli il viso. Invece il calciatore Antonelli Federico nelle stesse circostanze gli rivolgeva parole estremamente offensive e lo colpiva con una manata sulla spalla sinistra. La Società istante nel suo atto di ricorso, dando una diversa versione dei fatti, negava le azioni dei suoi giocatori perpetrate nei riguardi del direttore di gara, e nel contempo censurava le espressioni offensive rivolte all’arbitro da parte del proprio tesserato Antonelli, affermando, tra l’altro, che il gesto del Ricci era di mera collera, perché conseguente al risultato avverso alla propria squadra. Pertanto la ricorrente chiedeva una sensibile riduzione delle sanzioni riportate. Nel merito il rapporto del direttore di gara , che appare ben circostanziato , costituisce fonte privilegiata di prova di quanto in esso contenuto , (e ciò ai sensi dell’art.35 sub 1.1. del C.G.S. ) e, poiché il reclamo non ha introdotto , a giudizio di questo Organo , alcun elemento utile per una diversa interpretazione dei fatti, lo stesso deve essere rigettato, con conseguente conferma delle squalifiche inflitte che risultano ben appropriate rispetto alla reale portata degli eventi. Infatti è chiara e inequivocabile la condotta dei due giocatori della Società Cortina Sporting , ed in particolare quella del Ricci , che scagliava con forza il pallone contro la persona dell’arbitro sfiorandolo, come quella dell’Antonelli , nel proferire in maniera anche reiterata, frasi estremamente offensive, accompagnate durante la vivace protesta, da un colpo sulla spalla sinistra dell’arbitro, che accusava un leggero dolore e rossore Considerato che le condotte da sanzionare sono rilevanti , in riferimento alle azioni concretizzatesi con frasi e atteggiamenti che risultano particolarmente irriguardose per la persona, la dignità e le funzioni proprie arbitrali. Tanto ritenuto, questa Commissione DELIBERA respinge il reclamo e conferma le squalifiche inflitte ai calciatori Riccardo Ricci fino al 31.01.2013, e ad Antonelli Federico, al 31.03.2013 , come meglio adottate dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, L.N.D. , al C.U. n. 47 C5 del 12.12.2012 alla pag.10. La tassa reclamo va incamerata.
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