COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE MUSA MIRKO (TESS. LO.FRA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 SGS DEL 22.11.2012 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – LO.FRA SRL del 18.11.2012 – Campionato Giov.mi Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE MUSA MIRKO (TESS. LO.FRA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2013 A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 40 SGS DEL 22.11.2012 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – LO.FRA SRL del 18.11.2012 – Campionato Giov.mi Reg.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l’interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerato che le argomentazioni addotte dal reclamante, a sostegno della invocato riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, anche alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di supplemento, il comportamento dell’allenatore MUSA, va ricondotto ad un atteggiamento di reiterata protesta, manifestata con espressioni offensive e con gesti minacciosi, di natura invasiva, ma senza alcun intento di violenza. Che, pertanto, la sanzione potrà essere rivisitata, anche per rapportare la stessa alle effettive responsabilità del tesserato. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Do accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico dell’allenatore MUSA MIRKO dal 30.5.2013 al 15.3.2013. La tassa di reclamo va restituita.
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