COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PUTZU SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 53 SGS DEL 20.12.2012 (Gara: LUPA FRASCATI – COLLEFERRO del 16.12.2012 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LUPA FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PUTZU SIMONE ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 53 SGS DEL
20.12.2012
(Gara: LUPA FRASCATI – COLLEFERRO del 16.12.2012 – Campionato Allievi Reg. Ecc.)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
osservato che la reclamante ha lamentato la eccessività della sanzione dal momento che il
giocatore PUTZU non ha avuto alcun atteggiamento di natura aggressiva nei confronti dell’arbitro, ma ha soltanto toccato con la mano la sua spalla per richiamarne l’attenzione, al fine di ottenere spiegazioni su di una decisione tecnica. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva, rispetto all’entità dei fatti così come descritti dettagliatamente nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che il comportamento del calciatore vada ricondotto ad un atteggiamento di vibrata protesta, manifestata con un gesto invasivo, certamente censurabile, ma privo di ogni intento di violenza nei confronti dell’arbitro. Si ritiene, pertanto, di poter parzialmente rivisitare la sanzione. Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA Do accogliere il reclamo in argomento e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore PUTZU SIMONE al 15.3.2013. La tassa reclamo va restituita.
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