COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 2.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’8.2.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE FRAIOLI ERMANNO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 9.1.2013 (Gara: ATLETICO BOVILLE ERNICA – COLLEFERRO CALCIO del 3.1.2013 – Coppa Italia Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 2.000 A CARICO DELLA SOCIETA’ E DI SQUALIFICA FINO ALL’8.2.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE FRAIOLI ERMANNO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 9.1.2013 (Gara: ATLETICO BOVILLE ERNICA – COLLEFERRO CALCIO del 3.1.2013 – Coppa Italia Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo relativo all’allenatore FRAIOLI ERMANNO in quanto, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S. , non sono impugnabili i provvedimento di squalifica per i tecnici fino ad un mese. Per quel che concerne la sanzione a carico della Società, si ritiene che la stessa sia congrua e del tutto adeguata alla gravità dei fatti verificatisi in campo in considerazione del comportamento tenuto dai sostenitori della reclamante i quali, nel corso del II tempo supplementare, attingendolo poi con numerosi sputi sulla divisa e lanciando contro di lui grosse bottiglie piene di liquido che non lo raggiungevano. I medesimi tifosi lanciavano, inoltre, in campo, un petardo di notevoli dimensioni che danneggiava il manto di erba artificiale del campo di gioco. Deve ritenersi, inoltre, sanzionabile, anche in via pecuniaria, la circostanza relativa all’abbandono della gara da parte dei tesserati della Società ATLETICO BOVILLE ERNICA, in occasione di una finale di manifestazione di massima importanza in ambito regionale, seguita da folto pubblico, da numerose autorità sportive e da emittenti locali. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica dell’allenatore FRAIOLI ERMANNO. Di respingere il reclamo relativamente all’ammenda di € 2.000 a carico della Società ATLETICO BOVILLE ERNICA. La tassa reclamo va incamerata.
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