COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD COMELT TONIOLO Camp. Juniores Calcio a 5 Gir. A gara del 4-11-2012 tra ASD Comelt Toniolo / Amor Sportiva C.U. n. 27 del CRL datato 8-11-2012. La società ASD COMELT TONIOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-6, l’ammenda di Euro 60,00 e inibito il dirigente accompagnatore, BESTETTI Michelino sino al 5.12.2012, lamentando una erronea valutazione del GS in quanto il calciatore, Yassine Arouay non era svincolato, bensì regolarmente tesserato per la ASD COMELT TONIOLO sin dal 28.9.2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD COMELT TONIOLO Camp. Juniores Calcio a 5 Gir. A gara del 4-11-2012 tra ASD Comelt Toniolo / Amor Sportiva C.U. n. 27 del CRL datato 8-11-2012. La società ASD COMELT TONIOLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-6, l'ammenda di Euro 60,00 e inibito il dirigente accompagnatore, BESTETTI Michelino sino al 5.12.2012, lamentando una erronea valutazione del GS in quanto il calciatore, Yassine Arouay non era svincolato, bensì regolarmente tesserato per la ASD COMELT TONIOLO sin dal 28.9.2012. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, rileva: da accertamenti effettuato presso l'Ufficio Tesseramenti è emerso che il calciatore, Yassine Arouay, è regolarmente tesserato per la ASD COMELT TONIOLO dal 28.9.2012. Pertanto, il provvedimento impugnato merita di essere integralmente riformato. Tanto premesso e ritenuto la CDT ACCOGLIE il reclamo proposto e annulla integralmente il provvedimento del GS con ripristino del risultato ottenuto sul terreno di giuoco. Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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