COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società MGM – 2000 Camp. CALCIO A 5 C2 Gir. B Gara tra MGM 2000 / Calcio a 5 Mese del 22.11.2012 CU n. 34 del CRL datato 13-12-2012 La società MGM – 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo che ha omologato il risultato conseguito sul terreno di gioco di 5 -5, lamentando la violazione da parte della società Calcio a 5 Mese della regola riguardante l’impiego dei calciatori nel campionato di riferimento.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società MGM – 2000 Camp. CALCIO A 5 C2 Gir. B Gara tra MGM 2000 / Calcio a 5 Mese del 22.11.2012 CU n. 34 del CRL datato 13-12-2012 La società MGM – 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo che ha omologato il risultato conseguito sul terreno di gioco di 5 -5, lamentando la violazione da parte della società Calcio a 5 Mese della regola riguardante l’impiego dei calciatori nel campionato di riferimento. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato regolarmente e nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti osserva : la reclamante afferma l’inosservanza della regola sopra citata affermando che la società Calcio a 5 Mese avrebbe inserito in distinta il calciatore BALATTI Guglielmo, nato in data 08.08.1991, nonostante lo stesso apparisse non idoneo a partecipare alla gara in quanto sarebbe giunto sul terreno di gioco con segni evidenti di difficoltà di deambulazione. La reclamante assume, tra l’altro, che l’oggettiva impossibilità di partecipare alla gara del giocatore in questione, sia da valutare alla stregua della violazione della norma riportata sul CU n. 1 del CR Lombardia, che stabilisce infatti l’obbligo di inserimento in distinta di almeno un giocatore nato a partire dall’01.01.1991. L’applicazione di tale norma, così come ben riportato sul CU n.1, consiste nell’obbligo di inserimento di detto giocatore nella distinta da presentare al direttore di gara prima della disputa della partita, il quale sarà l’unico tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di gioco del predetto calciatore al momento del riconoscimento ufficiale dei giocatori indicati in distinta. L’inserimento in distinta dunque del giocatore BALATTI Guglielmo, valutato come legittimo dal direttore di gara all’atto del suo riconoscimento ufficiale, è condizione sufficiente ai fini del rispetto della sopra citata regola e pertanto, la decisione adottata dal Giudice Sportivo di prime cure merita di essere confermata. Diversa appare l’argomentazione relativa alla valutazione del comportamento tenuto dalla società MGM 2000, ovvero se tale comportamento sia da considerarsi tale da raggirare la regola stabilita nel campionato di riferimento e valutabile alla stregua dei principi di liceità, probità e correttezza, sanciti dall’art. 1 del CGS. Tutto quanto premesso, RIGETTA Il reclamo proposto. Invia gli atti alla Procura Federale per la valutazione di quanto di Sua competenza. Dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
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