COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO MARIO RIGAMONTI Torneo Brescia Oggi Allievi Gir. OT gara del 13-12-2012 tra Calcio Mario Rigamonti / Cellatica C.U. n. 24 della delegazione di Brescia datato 03-01-2013. La società CALCIO MARIO RIGAMONTI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Giorgio GAGGIOTTI sino al 29.04.2013 per aver offeso ripetutamente l’arbitro sia durante che al termine della gara, sanzione aggravata dal contenuto discriminatorio di alcune frasi rivolte all’arbitro alla fine della gara. Ai sensi dell’art. 11 comma 4 CGS veniva inflitta alla società ricorrente ammenda di € 500,00.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società CALCIO MARIO RIGAMONTI Torneo Brescia Oggi Allievi Gir. OT gara del 13-12-2012 tra Calcio Mario Rigamonti / Cellatica C.U. n. 24 della delegazione di Brescia datato 03-01-2013. La società CALCIO MARIO RIGAMONTI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente Giorgio GAGGIOTTI sino al 29.04.2013 per aver offeso ripetutamente l’arbitro sia durante che al termine della gara, sanzione aggravata dal contenuto discriminatorio di alcune frasi rivolte all’arbitro alla fine della gara. Ai sensi dell’art. 11 comma 4 CGS veniva inflitta alla società ricorrente ammenda di € 500,00. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrare emerge inconfutabilmente come il dirigente GAGGIOTTI Giorgio, ben identificato dall’arbitro, abbia reiteratamente insultato il medesimo durante lo svolgimento della partita e anche al termine della stessa, proferendo frasi offensive e discriminatore nei confronti della direttrice di gara. Tale comportamento, alla luce di quanto espressamente previsto e sancito dal C.G.S. fa ritenere congrua la sanzione comminata dal G.S. dell’inibizione del dirigente GAGGIOTTI Giorgio sino al 29.04.2013, nonché l’ammenda alla società di € 500,00. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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