COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. DEFERIMENTO di GIANCOLA Nicola e società A.S.D. BOIANO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.1. DEFERIMENTO di GIANCOLA Nicola e società A.S.D. BOIANO Con atto n. 3657/1095 pf 11-12/GR/mg del 14 dicembre 2012 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GIANCOLA Nicola e la società A.S.D. BOIANO, il primo: nella sua qualità di Presidente pro-tempore della società A.S.D. Boiano, per violazione degli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, N.O.I.F., per non aver ottemperato al lodo del Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. di cui al C.U. n. 8 del 25.06.2011, emesso all'esito del contenzioso fra la società A.S.D. Boiano ed il proprio Allenatore, sig. D'Agostino Luciano; la società: a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Nella odierna riunione si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale e del sig. Giancola Nicola, anche quale legale rappresentante della società A.S.D. Boiano. Prima dell'inizio della trattazione del deferimento viene depositato accordo ex art. 23 C.G.S. sottoscritto dal rappresentante della Procura Federale e dal Giancola Nicola, personalmente e quale Presidente pro-tempore della società A.S.D. Boiano, che, tenuto conto della dichiarazione resa da quest'ultimo ex art. 24 C.G.S., riporta le sanzioni concordate della inibizione per mesi tre per il medesimo Giacola Nicola e della ammenda di euro 1.500,00 e della penalizzazione di un punto in classifica per la società A.S.D. Boiano. La Commissione Disciplinare, ritenute congrue le sanzioni concordate, DISPONE applicarsi al sig. GIANCOLA Nicola, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Boiano all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi tre ed alla società A.S.D. BOIANO le sanzioni della ammenda di euro 1.500,00 e della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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