COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PINEROLO – CASTELLAZZO disputata il 9/12/12 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare a) Reclamo proposto dalla U.S.D. CASTELLAZZO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara PINEROLO – CASTELLAZZO disputata il 9/12/12 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B. Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 19/12/12, la U.S.D. CASTELLAZZO contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore LORUSSO Fabiano con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 44 del 13/12/12 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara PINEROLO – CASTELLAZZO disputata il 9/12/12 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, attribuendo al direttore di gara un fraintendimento della reale natura dell’intervento posto in essere dal LORUSSO durante la disputa della gara sopra indicata. L’arbitro riferisce che, al 37° del secondo tempo, il giocatore LORUSSO Fabiano, dopo essere stato superato da un avversario, tirava volontariamente una manata in faccia allo stesso e gli procurava una ferita sanguinolenta al labbro. La U.S.D. CASTELLAZZO nega che il suddetto giocatore abbia colpito volontariamente l’avversario, ma che il contatto sia fortuitamente avvenuto durante un banale contrasto di gioco avvenuto mentre veniva contesa una palla alta. La tesi difensiva della Società ricorrente non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro e, quindi, le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere disattese. La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S.D. CASTELLAZZO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore LORUSSO Fabiano.
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