COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S.D. CASTELL’ALFERO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara LA SORGENTE – CASTELL’ALFERO CALCIO disputata in data 09.12.2012, Campionato Allievi Provinciali

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S.D. CASTELL’ALFERO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara LA SORGENTE – CASTELL’ALFERO CALCIO disputata in data 09.12.2012, Campionato Allievi Provinciali La Società CASTELL’ALFERO CALCIO si duole del provvedimento del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Asti pubblicato in data 20 dicembre 2012. Il ricorso è stato inviato con lettera a mezzo fax in data 28.12.2012, così come riportato in calce alla medesima. Trattasi dell’ottavo giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata. Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CGS, alla stregua del quale “il reclamo deve essere … proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare ”. E nel caso di specie, come detto, il reclamo è stato inoltrato l’ottavo giorno successivo alla data della pubblicazione. E, pertanto, fuori termine. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara INAMMISSIBILE il ricorso proposto dalla Società CASTELL’ALFERO CALCIO, disponendo il pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.
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