COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società A.S.D. CASTELL’ALFERO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla gara LA SORGENTE – CASTELL’ALFERO CALCIO disputata in data 09.12.2012, Campionato Allievi Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società A.S.D. CASTELL’ALFERO CALCIO avverso la decisione del Giudice
Sportivo contenuta nel C.U. n. 20 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Asti, in
relazione alla gara LA SORGENTE – CASTELL’ALFERO CALCIO disputata in data 09.12.2012,
Campionato Allievi Provinciali
La Società CASTELL’ALFERO CALCIO si duole del provvedimento del Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Asti pubblicato in data 20 dicembre 2012.
Il ricorso è stato inviato con lettera a mezzo fax in data 28.12.2012, così come riportato in calce alla
medesima. Trattasi dell’ottavo giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata.
Si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CGS,
alla stregua del quale “il reclamo deve essere … proposto entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende
impugnare ”.
E nel caso di specie, come detto, il reclamo è stato inoltrato l’ottavo giorno successivo alla data
della pubblicazione. E, pertanto, fuori termine.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società CASTELL’ALFERO CALCIO, disponendo il pagamento della tassa
di reclamo che non risulta versata.
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