COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. AUDAX ALGHERESE (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.01.2013. Gara Audax Algherese / Sef Tempio del 19.12.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 17.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. AUDAX ALGHERESE (Campionato Juniores Regionale)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.01.2013.
Gara Audax Algherese / Sef Tempio del 19.12.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato la Società Audax Algherese ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Scala Michele è stato squalificato per sei gare perché al termine della stessa si avvicinava all’arbitro e lo spingeva con forza pur senza conseguenze e, con atteggiamento intimidatorio, lo ingiuriava e contestava sino a quando non veniva allontanato con la forza dai propri compagni di squadra. La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, evidenzia l’assenza di qualsiasi atto di violenza, non nega che il proprio tesserato abbia posto in essere una condotta irriguardosa di per se meritevole di una sanzione meno severa e chiede pertanto che la squalifica venga congruamente ridotta.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. In effetti dalla disamina del referto arbitrale si evince la totale assenza di azioni violente: la condotta del calciatore, infatti, può essere sussunta nell’ambito di una vibrante protesta, culminata poi in frasi sconvenienti ed offensive all’indirizzo del direttore di gara. Ne consegue che la sanzione più equa e proporzionata al fatto è quella della squalifica per tre gare e ciò in considerazione del comportamento irriguardoso, unito alla vibratezza della protesta ed alla reiterazione dell’azione illegittima; mentre alcuna violenza può essere attribuita alle intenzioni.
Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA di ridurre a tre giornate le gare di squalifica del calciatore Michele Scala. Dispone la restituzione della tassa.
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