COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°69/A A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT), avverso perdita gara per 0–3 – Campionato III° Categoria Girone “C” Gara Piedimonte Etneo/Giarre del 01/12/2012 – C.U. N° 26 del 05/12/2012 (Pubblicato il 12.12.2012) Delegazione Prov.le Catania

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°69/A A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO (CT), avverso perdita gara per 0–3 - Campionato III° Categoria Girone “C” Gara Piedimonte Etneo/Giarre del 01/12/2012 – C.U. N° 26 del 05/12/2012 (Pubblicato il 12.12.2012) Delegazione Prov.le Catania Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Piedimonte Etneo, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata chiedendone la riforma. La Commissione Disciplinare Territoriale sentita, all’udienza odierna, la reclamante che ha insistito nei motivi di cui al reclamo, rileva in punto di fatto quanto segue: a) Innanzitutto il referto di gara, ai sensi dell’art 35 comma 2.1 e 3.1 del C.G.S., fa piena prova in ordine ai procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori ed in ordine al regolare svolgimento delle gare; b) Dal rapporto di gara risulta che al termine del 1’ tempo, nell’area antistante gli spogliatoi, delle persone non identificate e non iscritte in distinta hanno aggredito alcuni giocatori del Giarre, ed in particolare il n.16 che era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Ciò posto si osserva che è compito del Giudice Sportivo valutare se tale fatto abbia influito sul regolare svolgimento della gara o abbia comportato unicamente un’alterazione al potenziale atletico del Giarre. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza della CAF prima e della Corte di Giustizia Federale poi, le quali hanno statuito che i fatti, da ritenersi influenti sulla regolarità della gara, devono essere tali da sovvertire le caratteristiche essenziali dell’incontro ed alterare il risultato. Ma proprio ciò non si è verificato nel caso oggi in esame; infatti l’arbitro nel suo referto di gara riferisce solo questo episodio di violenza (peraltro grave per le conseguenze verificatesi), ma non menziona altre circostanze ulteriori o diverse da cui desumere l’irregolare svolgimento della gara. In definitiva, nel caso in esame, l’unicità della condotta deve ritenersi rilevante esclusivamente sotto il profilo dell’alterazione al potenziale atletico subito dal Giarre (peraltro si trattava di calciatore di riserva non ancora utilizzato). Negando ciò, si negherebbe la stessa ragione posta a fondamento della norma del legislatore sportivo che ha chiaramente voluto distinguere tra fatti che influiscono sul regolare svolgimento della gara e fatti che determinano unicamente un’alterazione al potenziale atletico. Infatti seguendo al contrario l’impostazione data dal Giarre e seguita dal giudice di prime cure si finirebbe, sostanzialmente, con l’affermare che ogni lesione al potenziale atletico produce effetti sulla regolarità della gara. Così valutato l’episodio in contestazione, ne deriva che il reclamo in questione deve trovare accoglimento ristabilendosi il risultato conseguito in campo e che a carico della società A.S.D. Piedimonte Etneo va applicata, ai sensi dell’art. 17 comma 1 C.G.S., la penalizzazione di 3 punti in classifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie il ricorso e conseguentemente dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo applicando alla società A.S.D. Piedimonte Etneo la sanzione della penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nel presente campionato. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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