COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°82/A GELA CALCIO S.r.l. (CL), avverso squalifica per 8 giornate calciatore Cirignotta Virgilio – Campionato 2^ Cat. Gir. “I” Gara New Pozzallo/Gela Calcio del 23/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Gela Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°82/A
GELA CALCIO S.r.l. (CL), avverso squalifica per 8 giornate calciatore Cirignotta Virgilio - Campionato 2^ Cat. Gir. “I” Gara New Pozzallo/Gela Calcio del 23/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Gela Calcio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione delle squalifica a carico del proprio tesserato ritenendola eccessiva e spropositata in relazione ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova dai fatti accaduti e del loro svolgimento.
Dalla lettura del suddetto referto si evince che il calciatore Cirignotta al 43’ del 2° t. protestava avverso ad una decisione tecnica profferendo insulti nei confronti del direttore di gara, che spingeva più volte con forza con il palmo delle mani.
Detto comportamento è stato giustamente qualificato dal giudice di prime cure, ma deve essere inquadrato nella sua effettiva consistenza alla luce del contesto di protesta eccessiva che non ha avuto alcuna effettiva conseguenza, talchè il calciatore una volta espulso si è allontanato dal terreno senza ulteriori manifestazioni di intemperanza. Per tali ragioni la sanzione può essere rimodulata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell’appello ridetermina la squalifica a carico del calciatore Cirignotta Virgilio in sei gare di squalifica.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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