COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°84/A A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso inibizione fino al 28/03/2013 al sig. Cafeo Antonino – Campionato Calcio a 5 Serie D Gara Valle del Mela/Real Milazzo FUTSAL del 22/12/2012 – C.U. N° 31 del 28/12/2012 Delegazione Prov.le di Messina Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Valle Del Mela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°84/A A.S.D. VALLE DEL MELA (ME), avverso inibizione fino al 28/03/2013 al sig. Cafeo Antonino - Campionato Calcio a 5 Serie D Gara Valle del Mela/Real Milazzo FUTSAL del 22/12/2012 – C.U. N° 31 del 28/12/2012 Delegazione Prov.le di Messina Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Valle Del Mela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata In particolare la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il sig. Cafeo Antonino ha tenuto un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Ciò posto ritiene questa Commissione che il reclamo in questione possa trovare parziale accoglimento dovendosi, la sanzione inflitta, rideterminarsi in termini più equi in relazione al comportamento posto in essere dal Cafeo Antonino. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento del reclamo proposto, ridetermina la sanzione inflitta al sig. Cafeo Antonino inibendolo fino al 28 febbraio 2013. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it