COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 85/A A.S.D. PRO GELA (Cl), avverso l’ammenda di € 500,00, inibizione a carico del Sig. Caglià Antonino fino al 10/03/2013, inibizione a carico del Sig. Rapicavoli Antonio Filippo fino al 31/01/2013 – Gara Calcio a 5 serie C1, Pro Gela/Futsal Battiati del 05/01/2013 – C.U. N°277 C5 41 del 09/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 85/A A.S.D. PRO GELA (Cl), avverso l'ammenda di € 500,00, inibizione a carico del Sig. Caglià Antonino fino al 10/03/2013, inibizione a carico del Sig. Rapicavoli Antonio Filippo fino al 31/01/2013 - Gara Calcio a 5 serie C1, Pro Gela/Futsal Battiati del 05/01/2013 – C.U. N°277 C5 41 del 09/01/2013. L'A.S.D. Pro Gela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in oggetto, ritenute a vario titolo eccessive in quanto non rispondenti ai fatti accaduti e soprattutto irrogate senza tenere conto del fattivo comportamento assunto dai calciatori e dirigenti a protezione dell'incolumità, anche fisica, del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. A norma dell'art. 35 nn. 1 e 2 C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. I fatti oggetto delle sanzioni disciplinari, come descritti in referto, appaiono piuttosto rilevanti. Il direttore di gara descrive diffusamente tutto quanto accaduto, risultandone ripetuti episodi di intemperanza da parte dei sostenitori, compreso il distacco delle transenne metalliche di delimitazione, ripetuto lancio di petardi in campo, lancio di sputi. La sanzione dell'ammenda appare pertanto adeguata ai fatti addebitati, da ritenersi piuttosto gravi. Quanto alla sanzione a carico del dirigente Caglià Antonino, può rilevarsi che essa è appena adeguata ai fatti addebitatigli secondo la descrizione in referto, trattandosi, a dire dell'arbitro, di comportamenti reiteratamente irriguardosi ed intimidatori, assunti durante la gara, e minacciosi assunti a fine gara nei confronti degli arbitri. Inoltre val la pena evidenziare che nel referto non è data menzione di comportamenti di particolare ed apprezzabile tutela nei confronti degli arbitri, peraltro doverosa ma, di contro, viene annotato il contegno non regolamentare assunto dal dirigente addetto all'arbitro, sig. Rapicavoli Antonio, nei confronti di questi, contegno che il Giudice Sportivo di primo grado ha definito gravemente irriguardoso. Peraltro, a norma dell'art. 45 n° 3 lettera b) del C.G.S., la sanzione a carico del predetto dirigente sig. Rapicavoli Antonio, non è neppure impugnabile in quanto inferiore a un mese. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Gela, con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it