COMITATO REGIONALE SICILIA COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n. 47/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. IVANO VETERE (Tesserato Pol. Castelbuonese) Società A.D. POL. CASTELBUONESE
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento n. 47/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. IVANO VETERE (Tesserato Pol. Castelbuonese)
Società A.D. POL. CASTELBUONESE
La Procura Federale, con nota 3353/1023 pf 11-12 del 04 dicembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Sig. Ivano Vetere della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., per gli episodi di intemperanza nei confronti di calciatori della A.S.D. Alimena, in occasione della gara del 29/02/2012 Castelbuono/Alimena; la Società per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva derivante dal comportamento del suddetto tesserato.
Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.
Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Ivano Vetere la sanzione di mesi sei di inibizione e alla Società l’ammenda di € 1.500,00”.
Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro ascritto. In particolare rilevano le dichiarazioni rese all'inquirente dai calciatori fatti oggetto di aggressione verbale e fisica prima dell'inizio della gara Castelbuono/Alimena. Aggressione questa che si concludeva solo grazie all'intervento di un dirigente della squadra ospitante, e presumibilmente originata da pregressi episodi alla base di tensione tra tesserati delle società Castelbuonese e Alimena. Rileva altresì la circostanza che i Carabinieri, intervenuti prima dell'inizio della gara sopra indicata, avuto riguardo a quanto accaduto, disponevano che la gara stessa venisse disputata a porte chiuse.
Va infine rilevato che gli episodi in questione non hanno determinato conseguenze di particolare gravità, tant’è che gli stessi calciatori fatti oggetto di aggressione hanno regolarmente partecipato alla gara più volte sopra citata, ricorrendo a cure mediche solo dopo il rientro in sede.
Le sanzioni seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
Dispone applicarsi:
Al Sig. Ivano Vetere, (Tesserato Pol. Castelbuonese), la sanzione della inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi tre (3);
alla Società A.D. Pol. Castelbuonese, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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