COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAMPETTI MARISA (Presidente) Società S.C. TRAPANI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 286 del 15.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 48/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. ZAMPETTI MARISA (Presidente) Società S.C. TRAPANI La Procura Federale, con nota 727 pf 11-12/GS/reg del 23 novembre 2012 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico; la Società per violazione dell’ art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili di quanto loro addebitato le parti rinviate a giudizio, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l’inibizione per mesi uno; alla Società l’ammenda di € 300,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato Regionale Giovanissimi, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 2011/2012 pag. 54 disposizioni generali punto b3, non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato. Dalla distinta di gara indicata nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato. P.Q.M. Dispone applicarsi: Alla Sig. Zampetti Marisa, Presidente della S.C. Trapani la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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