COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 14 / 2 – P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti: dei tesserati: -Bregasi Aldo, calciatore: -Mazzoni Francesco, Presidente della Società G.S.D. Pontremoli all’epoca dei fatti contestati; -Casani Galiano, Presidente della Società A.S.D. Filvilla, -Laurenti Carlotta, Dirigente G.S.D. Pontremoli; per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’ art. 17, c. 5, del medesimo Codice. delle Società: -G. S. D. Pontremoli, -A.S.D. Filvilla, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 14 / 2 - P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti: dei tesserati: -Bregasi Aldo, calciatore: -Mazzoni Francesco, Presidente della Società G.S.D. Pontremoli all’epoca dei fatti contestati; -Casani Galiano, Presidente della Società A.S.D. Filvilla, -Laurenti Carlotta, Dirigente G.S.D. Pontremoli; per rispondere tutti della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’ art. 17, c. 5, del medesimo Codice. delle Società: -G. S. D. Pontremoli, -A.S.D. Filvilla, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. In data 14 dicembre 2012 questa Commissione sospendeva il procedimento indicato in epigrafe a seguito delle comunicazioni effettuate, in quella sede, dal rappresentante della Procura Federale, disponendone il rinvio alla data odierna. Quanto sopra perché l’Avvocato Taddeucci Sassolini rilevando in quell’occasione la estraneità nella vicenda della Signora Carlotta Laurenti, Presidente attualmente in carica della società G.S.D. Pontremoli, ne chiedeva il proscioglimento contestando, in sua vece, la violazione di cui all’art. 1, c. 1, in relazione al disposto dell’articolo 17,c. 5, del medesimo articolo, al Signor Mazzoni Francesco nella sua qualità di Presidente della stessa società alla data del 17.12.2011, data in cui è stata commessa l’infrazione, A tal fine depositava, in contestualità, la copia dell’atto di contestazione completo della prova dell’avvenuto invio all’interessato. Edotte le parti presenti nella precedente sessione dell’avvenuto differimento della discussione, ed avendone effettuata rituale comunicazione agli assenti, il Collegio rileva che nessuno di essi è presente. La Signora Laurenti, con nota pervenuta in data 8 gennaio, ha ulteriormente ribadito la propria estraneità alla vicenda. Sempre in data 8 gennaio 2013 il Signor Francesco Mazzoni ha fatto pervenire memoria a difesa. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, aprendo il dibattimento si riporta alla requisitoria svolta nella precedente riunione, conclusa con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni che integralmente conferma e precisamente: -al Signor Casani Galiano, Presidente dell’A.S.D. Filvilla, l’inibizione per mesi 1 (uno); -al calciatore Bregasi Aldo la squalifica per 4 (quattro) giornate; -alla Società A.S.D. Filvilla, in conseguenza della responsabilità contestata, l’ammenda per € 250,00. -alla Società G.S.D Pontremoli, in conseguenza della responsabilità contestata, l’ammenda per € 500,00, motivandone la maggiore entità per essere stata detta società la promotrice del trasferimento; Ribadisce la richiesta di proscioglimento della Signora Carlotta Laurenti. Riferendosi quindi alla posizione del Sig. Mazzoni Francesco ne afferma la colpevolezza dedotta dalle risultanze dell’attività istruttoria che non sono state, ne lo potevano, essere smentite dalle dichiarazioni di parte, stante la prova documentale acquisita in merito. Confermando quindi le argomentazioni svolte in precedenza e le richieste di applicazione di sanzioni formulate per gli altri deferiti, chiede applicarsi al Signor Mazzoni Francesco l’inibizione per mesi 2 (due). Chiuso il dibattimento la C.D. passa a decisione osservando preliminarmente di non potere esaminare la memoria depositata in data 8 gennaio u.s. poiché tardiva. In ordine al merito il Collegio afferma che la materia del tesseramento dei calciatori è regolata dagli articoli 39 e 40 delle N.O.I.F. il primo dei quali, di carattere generale, riferito alle modalità del tesseramento, mentre il secondo ne stabilisce i limiti, regolamentando inoltre il tesseramento dei calciatori di nazionalità estera. Tale ultima norma, riferendosi al tesseramento dei calciatori stranieri extracomunitari dispone che, qualora essi non siano mai stati tesserati per Federazione estera, possano esserlo per società della L.N.D. con il solo vincolo annuale, identificando la loro posizione con la sigla: “ Status 71”. Così precisati i termini della questione si deve esaminare la collocazione del calciatore Aldo Bregasi nell’ambito federale. Il calciatore viene tesserato a decorrere dalla stagione 2006/2007 per la Società Lunigiana 1919 con lo “Status 68” (extracomunitari mai tesserati all’estero e tesserati precedentemente con vincolo annuale nel Settore Giovanile e Scolastico) e ciò fino alla stagione 2008/2009, ovvero fino al compimento del 16° anno di età. A decorrere da detta stagione e fino al 30 giugno 2011 rimane annualmente tesserato per la medesima Società venendo svincolato a decorrere dal 1 luglio successivo di ciascuna annata calcistica. In data 9 settembre 2011 viene tesserato per il G.S.D. Pontremoli con scadenza del vincolo alla data del 30 giugno 2012. Acquisiti i rapporti della gare cui il Bregasi ha partecipato nel periodo dicembre 2011 – aprile 2012, la Procura Federale ha accertato che detto calciatore, dopo aver partecipato alle gare dei giorni 4 e 8 dicembre 2011 nelle file della Società Pontremoli, ha gareggiato per conto della Società Filvilla alle gare di campionato disputate nei giorni 10 e 17 dicembre 2011. Dopo tale data e fino alla gara disputata in data 25 aprile 2012 il calciatore è stato sempre schierato con la squadra del Pontremoli. Appare significativo al giudicante che il Bregasi non ha partecipato alla gara di campionato disputata in data 8 gennaio 2012 tra le squadre delle Società Pontremoli e Filvilla. Le risultanze ufficiali, di per sé sufficienti a determinare la responsabilità dei deferiti, stante il loro carattere assoluto di prova, vengono ulteriormente ribadite dalle dichiarazioni rese dai singoli (ovvero Bregasi, Casani e dal Presidente in carica nel corso della stagione 2011/2012, Mazzoni Francesco) i quali confermano l’avvenuto trasferimento - attuato a titolo definitivo nelle intenzioni dei Presidenti - giustificandosi con l’ignoranza dell’esistenza delle norme specifiche che regolano il trattamento dei calciatori aventi nazionalità estera. Premettendo che la ignoranza della norma non può essere invocata dalle parti quale attenuante (art. 2 C.G.S.), la Commissione ritiene il deferimento accoglibile per tutti i deferiti ad eccezione della Signora Carlotta Laurenti la quale, come correttamente rilevato dal rappresentante della Procura Federale nella scorsa riunione, non rivestiva la carica di Presidente della Società al momento del trasferimento del calciatore. E’ peraltro lo stesso Signor Mazzoni Francesco a confermare la propria responsabilità, affermando di aver provveduto, nella sua qualità di Presidente della Società, al trasferimento del calciatore Bregasi all’ A.S.D. Filvilla così dichiarando: “:..abbiamo raggiunto un accordo con il Filvilla per esaudire le richieste del nostro calciatore Bregasi Aldo di giocare il resto del campionato con l’ASD Filvilla; trasferimento fatto a titolo definitivo e regolarmente inviato al Comitato Regionale Toscano.” Da siffatta dichiarazione appare evidente la maggior responsabilità del G.S.D. Pontremoli ad operare il trasferimento essendo essa - sulla base delle dichiarazioni rese dall’allora Presidente - la Società proponente “per accontentare il calciatore” e per non aver atteso la fine della stagione calcistica al fine di operarne lo svincolo. Anche il Presidente dell’A.S.D. Filvilla, Signor Casani ha confermato le dichiarazioni rese in istruttoria sostenendo, in particolare, l’eccessività della richiesta sanzione pecuniaria a carico della Società. P.Q.M. in accoglimento del deferimento la C.D.T.T. infligge: -al calciatore Bregasi Aldo la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; -al Signor Mazzoni Francesco, Presidente del G.S.D. Pontremoli all’epoca della violazione, l’inibizione per mesi 2 (due); -al Signor Casani Galiano, Presidente dell’A.S.D. Filvilla, l’inibizione per mesi 1 (uno); -all’A.S.D. Filvilla, in conseguenza della violazione accertata al suo Presidente, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 250,00 (duecentocinquanta); -al G.S.D. Pontremoli,per quanto esposto in parte motiva, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 500,00 (cinquecento); -proscioglie dall’addebito contestatole la Signora Carlotta Laurenti.
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