COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: tesserati: – Garofalo Christian, calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 33, c. 2, delle N.O.I.F.; enti: – Società S.Frediano Calcio A.S.D. per la responsabilità in cui incorre, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a seguito del comportamento tenuto da un proprio dirigente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 16 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: tesserati: - Garofalo Christian, calciatore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 33, c. 2, delle N.O.I.F.; enti: - Società S.Frediano Calcio A.S.D. per la responsabilità in cui incorre, ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., a seguito del comportamento tenuto da un proprio dirigente. In data 27 ottobre 2010 il Presidente dell’A.S.D. Navacchio Zambra segnalava alla Delegazione Provinciale di Pisa l’illecito comportamento tenuto dall’U.S. S.Frediano nel far partecipare “…ad una seduta di allenamento in accordo con l’allenatore della Società U.S. S. Frediano…” il calciatore Christian Garofalo, tesserato per la denunciante, senza richiedere la prevista autorizzazione. La Procura Federale, ricevuta la segnalazione attraverso il C.R. Toscana e ritenuto appurato che il suddetto calciatore aveva in effetti partecipato, in data 27.10.2010, alla seduta di allenamento sul campo della U.S. S. Frediano, ha disposto il deferimento oggi in esame. A seguito di convocazione, è presente il calciatore Garofalo Christian che, minore, è assistito e rappresentato dal genitore Signor Garofalo Carmine. Il Presidente dell’A.S.D. S.Frediano ha comunicato di non essere disponibile a partecipare alla riunione confermando, peraltro, quanto già dichiarato in sede istruttoria. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini il quale, aprendo il dibattimento, afferma che nessun dubbio sussiste sulla presenza del calciatore Garofalo all’allenamento, sul campo e con la squadra del S. Frediano, il giorno indicato nell’esposto. La presenza del calciatore è stata accertata da tre Dirigenti dell’A.S.D. Giovanile Navacchio ed ha ricevuto conferma nella dichiarazione resa dall’Allenatore del S. Frediano, Frassi, con la conseguenza che le tesi sostenute in istruttoria dai soggetti deferiti appaiono del tutto inconsistenti. Dopo aver precisato che nei confronti dell’Allenatore Carlo Frassi l’Ufficio ha avviato il procedimento disciplinare che lo riguarda innanzi la competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, l’Avvocato Stefanini chiede che ai soggetti presenti vengano inflitte le seguenti sanzioni: - alla Società U.S. S. Frediano, l’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento); - al calciatore Garofalo Christian, in considerazione dell’età del calciatore che, all’epoca dei fatti contestati, aveva nove anni, la sanzione dell’ammonizione. Il calciatore Christian Garofalo, assistito dal genitore esercente la potestà, nega di aver partecipato ad un allenamento sostenendo di aver effettuato solo alcuni passaggi con compagni di scuola, confermando quindi anch’egli le dichiarazioni rese in istruttoria. In sede di decisione la Commissione osserva. Tre Dirigenti dell’A.S.D. Giovanile Navacchio, ente diverso dalla Società denunciante per conto della quale gestisce l’attività giovanile, recatisi presso la struttura del campo dell’A.S.D. S. Frediano Calcio in data 27.10.2010, hanno accertato la presenza sul campo del calciatore Garofalo, intento a giocarvi. Contestato, da detti Dirigenti, il fatto all’allenatore della Società S. Frediano, Sig. Carlo Frassi, intento a dirigere l’allenamento sul campo, questi rispondeva di aver ricevuto dalla propria Società espressa richiesta di allenare il giovanissimo calciatore. E’ parere della Commissione che la denuncia, conseguenziale all’accaduto, venga implicitamente confermata dalla dichiarazione resa dallo stesso Frassi al Collaboratore della Procura Federale con la quale afferma che, all’osservazione postagli dai predetti Dirigenti di non potere allenare il ragazzo in quanto tesserato per altra società, “…….ho risposto di rivolgersi alla Società”, non smentendo in tal modo la partecipazione del giovane calciatore alla seduta di allenamento. E’ altresì da rilevare che tale dichiarazione, già di per sé probatoria dell’accaduto, si inserisce in un contesto indiziario più ampio costituito dalle due dichiarazioni del genitore del calciatore il quale afferma, una prima volta, di essersi recato sul campo della Società S. Frediano, in data 27/10/2012, in compagnia del figlio, al fine di ottenere informazioni circa il trasferimento tra società dei calciatori. La seconda, in data immediatamente successiva, per chiedere alla Società A.S.D. Navacchio Zambra lo svincolo del figlio per la stagione 2010/2011. Dalle dichiarazioni acquisite dalla Procura è altresì emerso che il giorno in cui il giovane Garofalo si trovava sul campo della Società S. Frediano, contemporaneamente, su quello della Società Navacchio Zambra si svolgeva l’allenamento dei giovani tesserati nati nell’anno 2001 al quale, ovviamente, il Garofalo non ha preso parte. Significative del deliberato intento di violare la norma regolamentare sono le successive ripetute assenze del calciatore agli allenamenti confermate dalle dichiarazioni del D.S. di parte Zambra, delle quali non v’è motivo di dubitare. Esse si sono verificate anche dopo le segnalazioni che detto Dirigente afferma di aver rivolto ai genitori del ragazzo sulla illiceità dell’allenarsi con altra squadra. Quanto sopra a prescindere dal fatto che il calciatore, o chi per esso, avrebbe dovuto essere ben consapevole del fatto che il tesseramento dei giovani calciatori ha vincolo esclusivamente annuale e che egli, nel corso dell’annata calcistica, non può essere “trasferito” ma semplicemente svincolato, secondo quanto stabilito dall’art. 106 delle N.O.I.F. e, solo successivamente, tesserarsi eventualmente per altra società. Il deferimento è quindi pienamente fondato e da accogliere. In sede di graduazione delle sanzioni, tuttavia, il Collegio ritiene dover tener conto per quanto riguarda il calciatore che egli, a causa della giovanissima età, non poteva essere in alcun modo consapevole di ciò che stava accadendo. Egli è stato la vittima delle tensioni emotive a carattere sportivo, connotate da una assoluta mancanza di conoscenza delle norme federali, del proprio genitore intenzionato, per non si sa quali motivi, ad allontanarlo dalla Società di appartenenza. La sanzione nei suoi confronti dovrà pertanto essere rivolta a ricordargli soprattutto la necessità per il futuro di dover osservare le norme che regolano l’attività sportiva nell’ambito federale. E’ comunque, necessario a ricordare a questo, come a tutti i genitori di giovanissimi calciatori, le conseguenze cui possono andare incontro i ragazzi sotto l’aspetto disciplinare e chi li rappresenta sotto quello della responsabilità civile, nel caso di partecipazione a gare o ad allenamenti, provini, etc., non autorizzati. E’ altresì evidente che il calciatore ha subito il comportamento della S.S: S.Frediano alla quale non si può certo riconoscere alcuna buona fede nel proprio comportamento, il quale è delineato in maniera specifica dall’aver consentito, o meglio disposto, che il giovanissimo calciatore partecipasse ad almeno uno (quello provato) degli allenamenti della propria squadra in dispregio alle norme federali. La prova di tale colpevolezza risiede nel comportamento tenuto dall’Allenatore Frasi e dalla risposta da questi data ai Dirigenti dell’A.S.D. Giovanile Navacchio, recatisi appositamente a visionare l’allenamento di cui in atti. Il deferimento è quindi da accogliere perchè fondato così come lo sono le richieste formulate in proposito dal rappresentante della Procura Federale P.Q.M. la C.D.T. Toscana, in pieno accoglimento delle richieste della Procura Federale, infligge: - al calciatore Garofano Christian, la sanzione dell’ammonizione; - alla Società S. Frediano Calcio A.S.D., l’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento).
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