COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 80 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della società PELLI SANTACROCE SPORT avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Filidei Fabrizio con una squalifica fino al 4/2/2013. C.U. n.35 del 20/12/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 80 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della società PELLI SANTACROCE SPORT avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Filidei Fabrizio con una squalifica fino al 4/2/2013. C.U. n.35 del 20/12/2012. All’inizio del secondo tempo della gara “Pelli Santacroce – San Marco Avenza” valevole per il campionato di eccellenza, il tesserato in oggetto, allenatore della “Pelli Santacroce”, veniva allontanato dal terreno di gioco per proteste nei confronti del D.G. Uscito dal campo, si posizionava dietro la rete del recinto di gioco e offendeva l’arbitro. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di 1 mese e mezzo. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Pelli Santacroce. Quest’ultima sostiene che, probabilmente, si è trattato di uno scambio di persone. Secondo la reclamante,infatti, sarebbe stato impossibile per il D.G. riconoscere il proprio tesserato situato in una tribuna distante circa 50/60 metri in linea d’aria dal terreno di gioco e oltretutto affollata da circa un centinaio di spettatori. Per tali motivi la reclamante chiede la totale riforma della decisione in questione con il consequenziale annullamento della squalifica del proprio allenatore. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro conferma quanto già descritto nel primo rapporto. Precisa, inoltre, che il tesserato in questione dopo essere uscito dal campo si andava a posizionare dietro la recinzione del terreno di gioco all’altezza della sua panchina che era situata nella parte opposta alla tribuna riservata agli spettatori. In quella posizione, secondo l’arbitro, era la sola persona presente che gli urlava degli insulti. Esaminati gli atti del procedimento questa Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in oggetto. Ritiene altresì congrua la sanzione del G.S. in relazione ai fatti contestati. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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