COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 26 del 19.12.2012 Reclamo dell’U.S.D. Lucignano avverso la decisione del G.S. Siena a carico del dirigente Betti Fabio fino al 19.02.2013 Reclama la U.S.D Lucignano avverso il provvedimento d’inibizione comminato al dirigente Betti Fabio fino al 19.02.2013, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente: “Entrava indebitamente in campo e offendeva il D.g.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 39 del 17.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 82 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 26 del 19.12.2012 Reclamo dell’U.S.D. Lucignano avverso la decisione del G.S. Siena a carico del dirigente Betti Fabio fino al 19.02.2013 Reclama la U.S.D Lucignano avverso il provvedimento d’inibizione comminato al dirigente Betti Fabio fino al 19.02.2013, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente: “Entrava indebitamente in campo e offendeva il D.g. Come l’altro dirigente sanzionato chiedeva la sospensione della gara. A fine gara entrava nello spogliatoio dove si tratteneva per circa 15 minuti. Anche lui, come il Silvi, chiedeva al D.g. di non scrivere nulla nel referto arbitrale”. La società contesta il provvedimento impugnato e le motivazioni a supporto della decisione, in quanto adottata su presupposti errati. Rileva infatti che la decisione del G.S.T. sia da ritenersi viziata da scambio di persona, avendo l’arbitro errato nell’individuare il soggetto responsabile che, a suo dire, sarebbe stato il massaggiatore Violini Roberto a pronunciare le frasi inopportune nei confronti dell’arbitro. A supporto della propria tesi, la società allega dichiarazione di responsabilità del sig. Violini, chiedendo l’audizione del dirigente Silvi e dell’allenatore Marmorini per riferire sui fatti sopranarrati, nonché richiede la convocazione di tre dirigenti del Lucignano e dell’arbitro per una ricognizione dell’effettivo responsabile. Ad ogni buon conto, la società contesta l’entità della sanzione inflitta al dirigente poiché eccessiva rispetto alla natura e alle modalità del fatto. Conclude il proprio gravame con la richiesta di applicazione della sanzione al sig. Violini in luogo del Betti Fabio, e, conseguentemente, con la riduzione dell’entità della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità e dinamica dei fatti; in ipotesi, formula richiesta di riduzione della sanzione inflitta al dirigente Betti. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così provvede. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che la Commissione disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base dei rapporti arbitrali, ai quali viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata, rispetto ad ogni altra deduzione. Ciò detto e premesso, l’arbitro con il supplemento di rapporto, richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, ha riconosciuto di aver erroneamente identificato nel referto di gara il sig. Betti in luogo del sig. Violini, quale soggetto effettivamente responsabile degli addebiti contestati. Per completezza, si rileva che la reclamante denota una scarsa conoscenza delle norme federali. La dichiarazione di responsabilità del Violini allegata dalla reclamante al ricorso introduttivo, potrebbe avere rilevanza solo nel caso in cui il D.G. manifestasse dubbi o incertezze nell’individuazione del soggetto responsabile: nella fattispecie diviene superflua per la chiara affermazione del D.G.. Irrituale è la richiesta di audizione del Silvi e del Marmorini, perché riferiscano sui fatti oggetto di ricorso, essendo in questo procedimento precluso il ricorso alla prova per testimoni. Infine, curiosa appare la formulazione delle conclusioni, di cui non se ne comprende il senso, atteso che avendo l’arbitro riconosciuto l’errore nell’identificazione del soggetto effettivamente responsabile degli addebiti contestati, occorre, per non comprimere il diritto di difesa del dirigente Violini, inviare gli atti al Giudice sportivo perché ne sanzioni il comportamento. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Accoglie il reclamo proposto dall’U.S.D. Lucignano, riqualificando con effetto immediato il dirigente Fabio Betti. -Dispone l’invio degli atti al Giudice di prime cure perché sanzioni il comportamento del dirigente Roberto Violini. -Ordina la restituzione della tassa di reclamo.
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