COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIA LARGA MARSCIANO – ALLERONA DISPUTATA A MARSCIANO IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORTELLINI ALESSIO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIA LARGA MARSCIANO - ALLERONA DISPUTATA A MARSCIANO IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORTELLINI ALESSIO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSD Allerona, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione delle parti ha permesso a questa Commissione di appurare quanto effettivamente è accaduto al termine della gara; più precisamente, è stato accertato il comportamento tenuto dal calciatore Cortellini Alessio reo di aver colpito, per reazione ad una condotta scorretta di un avversario, alcuni giocatori della squadra Via Larga Marsciano. Successivamente si creava una mischia tra i giocatori delle due squadre che si esauriva in breve tempo. Alla luce dei fatti così come descritti, i provvedimenti adottati dal G.S. appaiono sicuramente corretti; tuttavia, sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, la Commissione ritiene equo contenere la squalifica al calciatore Cortellini Alessio a cinque giornate di gara e l’ammenda ad €. 200,00. P.Q.M. In parziale accoglimento della società ACD Allerona, riduce la squalifica al calciatore Cortellini Alessio a cinque giornate di gara e l’ammenda alla società ad € 200,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it