COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIA LARGA MARSCIANO – ALLERONA DISPUTATA A MARSCIANO IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CORTELLINI ALESSIO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. ALLERONA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VIA LARGA MARSCIANO - ALLERONA DISPUTATA A MARSCIANO IL
01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA
IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE
CORTELLINI ALESSIO PER SEI GARE E L’AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società CSD Allerona, chiedendo la riduzione delle
sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione delle parti ha permesso a questa Commissione di appurare quanto
effettivamente è accaduto al termine della gara; più precisamente, è stato accertato il
comportamento tenuto dal calciatore Cortellini Alessio reo di aver colpito, per reazione ad
una condotta scorretta di un avversario, alcuni giocatori della squadra Via Larga
Marsciano. Successivamente si creava una mischia tra i giocatori delle due squadre che
si esauriva in breve tempo. Alla luce dei fatti così come descritti, i provvedimenti adottati
dal G.S. appaiono sicuramente corretti; tuttavia, sotto il profilo della quantificazione delle
sanzioni, la Commissione ritiene equo contenere la squalifica al calciatore Cortellini
Alessio a cinque giornate di gara e l’ammenda ad €. 200,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della società ACD Allerona, riduce la squalifica al calciatore
Cortellini Alessio a cinque giornate di gara e l’ammenda alla società ad € 200,00.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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