COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD RESINA – ASD SPELLO DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 09.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 13.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GJINAJ EGLI PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD RESINA – ASD SPELLO DISPUTATA A PONTE FELCINO IL 09.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 13.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GJINAJ EGLI PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Spello, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione delle parti ha permesso a questa Commissione di ricostruire il comportamento tenuto dal calciatore GJINAJ EGLI in occasione dell’espulsione decretata dal direttore di gara. La reazione istintiva del calciatore Gjinaj Egli è stata smodata ed antisportiva ma non è sfociata in alcuna violenza. Ciò premesso la squalifica inflitta da G.S. al calciatore Gjinaj può essere ridotta a tre giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Spello, riduce la squalifica inflitta al calciatore Gjinaj Egli a tre giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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