COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (Deleg. Distrettuale di Foligno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SSD SUBASIO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA AD ASSISI IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 09 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONDI ROBERTO FINO AL 04/03/2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 75 del 12.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI (Deleg. Distrettuale di Foligno) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SSD SUBASIO – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA AD ASSISI IL 01.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 09 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONDI ROBERTO FINO AL 04/03/2013. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società S.S.D. Subasio, chiedendo la riduzione della sanzione. Erano presenti l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione del direttore di gara è emerso che il sig. Roberto Bondi, a seguito della notifica dell’espulsione, ha afferrato l’arbitro per la maglia, senza provocargli alcuna conseguenza, pronunciando altresì alcune parole offensive al suo indirizzo. Va peraltro precisato che, come riferito dall’arbitro, il sig. Bondi a fine gara si è scusato con lui per la reazione eccessiva. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che il comportamento tenuto dal calciatore sia stato connotato da una smodata protesta, sicuramente grave e biasimevole, piuttosto che da un comportamento propriamente violento. In ragione di ciò la squalifica può essere contenuta fino al 04.02.2013 P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società SSD Subasio, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Roberto Bondi fino al 04.02.2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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