COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – DEL NERA DISPUTATA A FORNOLE (TR) IL 22.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE STANZANI LEONARDO
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
FORNOLESE - DEL NERA DISPUTATA A FORNOLE (TR) IL 22.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL
02.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER QUATTRO
GARE DEL CALCIATORE STANZANI LEONARDO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD DEL NERA, chiedendo la riduzione della
sanzione. Non era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione presa visione degli atti ufficiali della gara ed in particolare del referto osserva
quanto segue.
La decisione assunta dal G.S. appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e del
comportamento posto in essere dal calciatore come compiutamente descritti nel referto.
Alla luce di quanto precede merita integrale conferma la squalifica di quattro gare inflitte al
calciatore Stanzani Leonardo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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