COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – DEL NERA DISPUTATA A FORNOLE (TR) IL 22.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE STANZANI LEONARDO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul - Comunicato Ufficiale N° 79 del 18.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE - DEL NERA DISPUTATA A FORNOLE (TR) IL 22.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE STANZANI LEONARDO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.01.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD DEL NERA, chiedendo la riduzione della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli atti ufficiali della gara ed in particolare del referto osserva quanto segue. La decisione assunta dal G.S. appare congrua in relazione alla gravità dei fatti e del comportamento posto in essere dal calciatore come compiutamente descritti nel referto. Alla luce di quanto precede merita integrale conferma la squalifica di quattro gare inflitte al calciatore Stanzani Leonardo. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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